Sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente: improcedibilità del ricorso avverso il silenzio significativo e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 2457 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione della controversia, resa prima della decisione, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tale evenienza processuale prescinde da una valutazione nel merito della fondatezza della pretesa e dall’accertamento dell’effettivo perfezionamento del silenzio, dovendo il giudice limitarsi a prendere atto della cessazione della situazione sostanziale dedotta in giudizio. La natura di rito della pronuncia, conseguente a una scelta processuale della parte ricorrente, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, anche in assenza di costituzione delle resistenti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia avverso il silenzio serbato dall’amministrazione comunale in ordine a numerose istanze, depositate nel mese di gennaio 2025, volte a ottenere l’autorizzazione al posizionamento di impianti pubblicitari a carattere permanente. Il ricorso, iscritto al ruolo generale, era stato notificato anche alla società controinteressata, risultata destinataria di un procedimento connesso.
Nel corso del giudizio, prima dell’udienza di discussione, la società ricorrente ha depositato una dichiarazione con la quale ha espressamente rappresentato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese di lite. Le parti intimate non si erano costituite in giudizio.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di rinuncia all’interesse alla decisione, proveniente dalla parte ricorrente, integra una sopravvenuta carenza di interesse che priva il giudizio del suo oggetto sostanziale. In applicazione del principio generale desumibile dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., tale circostanza impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza che occorra accedere all’esame delle questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa azionata.
Il Tribunale ha quindi preso atto della manifestazione di volontà della parte ricorrente e, non essendovi contestazioni delle parti resistenti, ha dichiarato il ricorso improcedibile. Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la circostanza che la definizione del giudizio è dipesa da una sopravvenienza processuale riconducibile alla scelta della stessa parte ricorrente e non da una pronuncia di merito sfavorevole alla controparte.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di carenza di interesse, successiva alla proposizione del ricorso, determina l’improcedibilità dello stesso e non richiede particolari adempimenti istruttori, potendo il giudice pronunciarsi allo stato degli atti.
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Nota della Redazione
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