Rivalutazione dei redditi e pensione forense: rileva la contribuzione effettivamente versata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8008 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza forense, la rivalutazione dei redditi professionali, ai sensi degli artt. 15 e 27, quarto comma, della legge n. 576/1980, finalizzata al calcolo della pensione di vecchiaia, opera a partire dall’anno di entrata in vigore della legge (1980), applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. Ne consegue che, essendo il contributo soggettivo parametrato al reddito rivalutato, l’applicazione di un coefficiente di rivalutazione inferiore a quello dovuto determina una parziale omissione contributiva. In ragione dell’assenza del principio di automatismo delle prestazioni per i liberi professionisti, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi coperti da contribuzione “effettivamente versata“, ossia rivalutati con il coefficiente minore effettivamente applicato, mentre la contribuzione parziale non impedisce di conteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva. La maturata prescrizione del credito contributivo della Cassa non fa comunque sorgere il diritto alla prestazione maggiorata nel quantum.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano confermava la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di alcuni avvocati in pensione, volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980, secondo l’indice medio annuo ISTAT di quell’anno (pari al 21,1%), anziché dal 1981 secondo l’indice dell’anno 1981 (pari al 18,7%), come invece calcolato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

La Corte territoriale, respinta la domanda riconvenzionale della Cassa intesa a conseguire l’omessa contribuzione derivante dal pagamento di minori contributi e l’indebito pensionistico, riteneva applicabile l’art. 27, ultimo comma, della legge n. 576/1980 anche alle pensioni maturate successivamente al 1980 e che la riliquidazione non potesse essere negata per il mancato pagamento del maggior contributo. Avverso tale sentenza la Cassa Forense proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ha preliminarmente ritenuto infondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che la rivalutazione dei redditi, ai sensi dell’art. 27, quarto comma, della legge n. 576/1980, non è norma di diritto transitorio ma detta un criterio generale applicabile anche alle pensioni liquidate dopo l’entrata in vigore della legge. La prima tabella dei coefficienti, da redigersi entro quattro mesi dall’entrata in vigore, non poteva che assumere a riferimento l’indice ISTAT medio dell’anno 1980. La delibera della Cassa, che faceva decorrere la rivalutazione dal 1981, è atto regolamentare e può essere disapplicata se contraria alla norma primaria.

La Corte ha, invece, ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, trattati congiuntamente perché vertenti su questioni connesse. Richiamando i principi enunciati nelle sentenze gemelle del 14/5/2025 (tra cui Cass. n. 24927/2025), ha chiarito che la rivalutazione è parte integrante del reddito e, ai fini dell’obbligo contributivo, è determinante il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. L’aver versato contributi parametrati a un montante reddituale rivalutato in misura inferiore (18,7% anziché 21,1%) integra una violazione dell’obbligazione contributiva, la cui rilevanza non attiene al profilo sanzionatorio ma al rapporto tra effettiva contribuzione e misura della pensione. La questione della non imputabilità dell’inadempimento, ex art. 1218 c.c., non essendo stata indagata dal giudice di merito, dovrà essere valutata in sede di rinvio.

Quanto alle conseguenze dell’inadempimento sull’ammontare della prestazione, la Corte ha precisato che, non vigendo per la previdenza dei liberi professionisti il principio di automatismo delle prestazioni, l’aggettivo “effettiva” di cui all’art. 2 della legge n. 576/1980 introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione realmente versata. Ne deriva che il reddito da considerare per il calcolo della pensione è solo quello su cui i contributi sono stati effettivamente versati. La contribuzione solo parziale, tuttavia, non impedisce di conteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva.

La Corte ha infine dichiarato il quarto motivo inammissibile, per la natura negoziale e non regolamentare del Regolamento della Cassa, e infondato nella parte in cui deduceva l’azzeramento dell’annualità per il caso di mancato pagamento integrale della contribuzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazione del principio di diritto.

Nota della Redazione

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