Demansionamento e qualifica superiore: onere della prova sul lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20630 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di demansionamento e di domanda di riconoscimento della qualifica superiore, il giudice deve procedere al confronto in concreto tra le mansioni effettivamente espletate e la declaratoria del livello contrattuale applicabile, senza arrestarsi a un’astratta comparazione tra le declaratorie inserite nella medesima area. Spetta al lavoratore allegare e provare il grado di autonomia, il potere di iniziativa, il livello di responsabilità e l’eventuale coordinamento di altro personale, quali elementi costitutivi della qualifica invocata. In difetto di tale prova, la domanda di riconoscimento della qualifica superiore e quella risarcitoria per demansionamento sono rigettate. Il rigetto della domanda principale per inesistenza del demansionamento assorbe ogni censura sul quantum del danno.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto il datore di lavoro chiedendo il risarcimento dei danni da demansionamento e il riconoscimento della qualifica contrattuale superiore. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza depositata il 17.12.2020, aveva confermato la decisione. La pronuncia di secondo grado era stata resa all’esito del rinvio disposto dalla Cassazione n. 2521 del 2020, che aveva affermato la necessità di scrutinare le mansioni effettivamente espletate anteriormente allo jus variandi, senza fermarsi alla comparazione astratta tra le diverse declaratorie contrattuali della medesima area.
La Corte territoriale aveva rilevato che il lavoratore era già assegnato al servizio telegrafico e che, dopo la soppressione del posto, era stato adibito al reparto meccanizzato dei sacchi di corrispondenza e alla ripartizione. Aveva inoltre escluso che il lavoratore avesse provato il grado di responsabilità, autonomia e coordinamento richiesti per la qualifica superiore invocata. Il lavoratore ha proposto ricorso per due motivi, illustrati da memorie; il datore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 2049 e 2087 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e di norme del contratto collettivo, nonché vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello aveva erroneamente addossato al lavoratore l’onere della prova del demansionamento anziché al datore, con violazione degli artt. 2059 e 2697 cod. civ., e non aveva considerato lo svilimento della professionalità conseguente alla nuova classificazione collettiva.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. La sentenza impugnata, richiamando anche le considerazioni del Tribunale, aveva accertato che in concreto il lavoro svolto era conforme alla qualifica e alle mansioni già espletate. Il giudizio di confronto tra le mansioni svolte e la declaratoria del livello applicabile era stato condotto in concreto, e in tale ambito il lavoratore nulla aveva dedotto circa il grado di autonomia, il potere di iniziativa, il livello di responsabilità ovvero eventuali mansioni di coordinamento di altro personale.
Il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 2103, 1218, 1223 e 1460 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto carente la prova del danno da demansionamento. La Corte ha osservato che le affermazioni sul danno erano state aggiunte solo ad abundantiam, essendo state le domande risarcitorie rigettate per l’accertata e dichiarata inesistenza del demansionamento. Il motivo, pertanto, non sarebbe stato comunque decisivo ed è stato disatteso in conseguenza del rigetto del primo.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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