Silenzio sulla rimozione di impianto abusivo e poteri repressivi del Comune (TAR Campania n. 2015 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi, è titolare di un interesse qualificato ad agire ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per la conclusione del procedimento demolitorio. La pendenza di un procedimento di sanatoria o di rifacimento dell’opera impedisce però l’adozione immediata della misura ripristinatoria, in ossequio ai principi di economicità e coerenza dell’azione amministrativa. L’amministrazione non può tuttavia sottrarsi sine die al doveroso esercizio dei propri poteri, ma deve concludere l’iter abilitativo entro un termine rigoroso e certo, sì da consentire, secondo gli esiti, la definizione della vicenda.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fondo confinante con l’area su cui insiste un impianto di teleferica realizzato dal controinteressato per il trasporto dei prodotti agricoli, ha chiesto al Comune la rimozione dell’opera, lamentandone l’abusività e il pregiudizio per la sicurezza dei luoghi e per i valori paesaggistici tutelati. L’impianto, privo dei necessari titoli abilitativi, era stato oggetto di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, poi annullata dal giudice amministrativo per difetto dei presupposti. Il controinteressato aveva nel frattempo presentato istanza di sanatoria, poi rimodulata come proposta di ripristino con realizzazione di un nuovo impianto di dimensioni ridotte.
Di fronte al perdurante silenzio del Comune sull’istanza-diffida, la ricorrente ha agito per l’accertamento del silenzio inadempimento, chiedendo l’ordine di rimozione e la nomina di un Commissario ad acta. Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità per natura civilistica della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità. La pretesa non è configurabile come azione possessoria o negatoria servitutis, ma mira all’adozione di misure ripristinatorie da parte dell’amministrazione. La ricorrente è titolare di un interesse qualificato a dolersi dell’inerzia comunale, suscettibile di menomare il pieno godimento del fondo.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ricorda che il proprietario confinante può pretendere una determinazione espressa sull’illecito denunciato in maniera circostanziata. I principi dell’adunanza plenaria n. 22/2021 si attagliano anche al giudizio sul silenzio serbato su un’istanza-diffida volta a promuovere i poteri repressivi su opere del fondo confinante.
Nel merito, il ricorso è fondato. La pendenza del duplice procedimento abilitativo impediva al Comune di rimuovere immediatamente l’impianto: la rimozione in difetto della previa definizione dell’iter vanificherebbe l’interesse alla legittimazione dell’opera e condurrebbe all’inconveniente di demolire per poi consentirne il rifacimento. I principi di economicità e coerenza dell’azione amministrativa impediscono di sanzionare ciò che potrebbe essere legittimato.
Tuttavia, il Comune non può trincerarsi dietro la pendenza dell’iter abilitativo per sottrarsi sine die ai propri doveri. L’ampia sfera dei poteri di controllo ex art. 27 del d.p.r. n. 380/2001 non esclude l’interesse legittimo dei terzi rispetto ai singoli provvedimenti. Il duplice procedimento dovrà incanalarsi entro limiti temporali certi: entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, il Comune dovrà richiedere i pareri e nulla osta prescritti e, una volta acquisiti, pronunciarsi definitivamente sulle istanze.
Il Collegio non ravvisa, allo stato, i presupposti per la nomina del Commissario ad acta, essendo necessaria a tal fine il protrarsi dell’inerzia dopo il termine assegnato. Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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