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Ottemperanza dichiarata improcedibile per intervenuto pagamento della retribuzione professionale (TAR Puglia n. 609 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare di aver perduto interesse alla pronuncia. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il credito azionato risulta integralmente soddisfatto. L’intervenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato, ancorché non formalmente comunicato, integra il venir meno dell’interesse alla decisione.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2018/2019. Il giudicato era stato notificato all’Amministrazione, ma il pagamento non risultava eseguito, sicché la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.

Nel corso del giudizio, l’Amministrazione documentava l’avvenuta liquidazione delle somme, risultanti nello stato “in liquidazione” sul portale SIDI. Successivi approfondimenti, anche su sollecitazione del collegio, chiarivano che l’accredito dell’importo dovuto era in realtà avvenuto nel mese di agosto 2025, tramite una emissione speciale non accompagnata da comunicazione specifica.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha preliminarmente ricostruito il quadro processuale, rilevando come la ricorrente, dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, avesse ricevuto l’accredito delle somme dovute. La stessa parte, in esito a verifiche sulle proprie buste paga, aveva comunicato l’avvenuto pagamento e chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

Il collegio ha richiamato il principio generale del processo amministrativo secondo cui la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione medesima.

Ne consegue che il giudice, non disponendo del potere di procedere d’ufficio né di quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che prendere atto della dichiarazione e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione si segnala per la corretta applicazione del principio di corrispettività tra l’interesse alla tutela e la sua effettiva persistenza al momento della decisione, nonché per la puntuale verifica istruttoria della effettiva soddisfazione del credito, culminata nell’ordine di chiarimenti rivolto all’Amministrazione.

Quanto alle spese, il collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, ravvisando giusti motivi nella particolare vicenda processuale, caratterizzata dal pagamento avvenuto senza specifica comunicazione alla creditrice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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