Espunzione della didattica universitaria dalle funzioni non tariffate: annullamento per il difetto del presupposto (TAR Lombardia n. 4091 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il richiamo per relationem, quale presupposto motivazionale di un provvedimento, a una delibera già annullata in sede giurisdizionale determina il difetto assoluto di motivazione e la carenza radicale del presupposto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. L’annullamento giurisdizionale del provvedimento presupposto impone all’amministrazione di rideterminare i criteri di ripartizione dei fondi tramite una motivazione rinnovata, rispettosa dell’effetto conformativo discendente dal giudicato. La scelta di sopprimere una funzione non tariffata resta discrezionale, ma il suo esercizio deve essere sorretto da una motivazione che dia conto del bilanciamento con la posizione di legittimo affidamento delle strutture beneficiarie, specificando le ragioni dell’an e del quomodo del sacrificio, in linea con il principio di proporzionalità. La mancata considerazione della peculiare posizione di tali soggetti, impossibilitati ad accedere al regime alternativo delle maggiorazioni tariffarie, integra un vizio motivazionale della delibera.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura sanitaria accreditata e convenzionata con la Facoltà di Medicina di un ateneo milanese, ha impugnato la DGR lombarda che ha determinato per l’anno 2023 la remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite, nella parte in cui non includeva la “Didattica Universitaria” tra le funzioni finanziabili. La delibera recepiva i criteri stabiliti da una precedente DGR del 2019, la quale aveva espunto tale funzione dal novero di quelle sovvenzionate, ritenendola non più attuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ripercorso il contenzioso tra le parti, caratterizzato da una serie di pronunce che hanno costantemente annullato le delibere regionali di espunzione. In particolare, la DGR fondativa dei criteri era stata annullata in parte qua dal Consiglio di Stato nel 2021, la delibera di ottemperanza successiva era stata dichiarata nulla per violazione del giudicato nel 2023 e le delibere relative alle annualità 2021 e 2022 erano state annullate dal TAR con la sentenza n. 2537/2024.
La Regione aveva chiesto il rinvio della trattazione in attesa dell’esito dell’appello avverso le sentenze del TAR. Il Tribunale ha respinto l’istanza, rilevando che il rinvio ex art. 73, comma 1-bis, c.p.a. presuppone situazioni eccezionali che incidano sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa, non ravvisabili nella specie. Il Collegio ha escluso altresì la sussistenza dei presupposti per una sospensione facoltativa del processo ai sensi dell’art. 337 c.p.c., difettando la prospettazione di elementi idonei a rendere plausibile la controvertibilità della sentenza pregiudicante.
Nel merito, il TAR ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, riconoscendone la fondatezza. La delibera impugnata ha fatto mera applicazione dei criteri della DGR del 2019, già annullata dal Consiglio di Stato nel 2021, poggiava quindi su un presupposto inefficace e illegittimo. Il richiamo per relationem a un provvedimento annullato non rispecchia il requisito motivazionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990, fondando il nuovo atto su un presupposto inesistente: ciò determina un caso di difetto assoluto di motivazione e di carenza radicale del presupposto.
Il Collegio ha esteso all’annualità 2023 le considerazioni già svolte nella sentenza n. 2537/2024, rilevando che l’amministrazione non ha assolto il dovere motivazionale rafforzato sulla posizione di legittimo affidamento delle strutture che non possono accedere alle maggiorazioni tariffarie. L’esito della decisione regionale di sopprimere o mantenere la funzione resta libero, ma ove la Regione si ridetermini per la soppressione deve specificamente motivare in ordine all’an e al quomodo del sacrificio, assicurando una tutela adeguata a queste strutture in linea con il principio di proporzionalità.
Il ricorso è stato accolto, con assorbimento delle restanti censure, e la DGR impugnata annullata. La Regione è stata condannata a rieditare il potere in osservanza dell’effetto conformativo della pronuncia. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda processuale.
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Nota della Redazione
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