Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 3289 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, in punto di prova della responsabilità penale, prefiguri una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione del fatto mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. Il travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati, rileva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato. Restano fermi il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. La violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. è deducibile nei soli limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non essendo sindacabile in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità, l’interpretazione delle conversazioni intercettate.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un imputato condannato per il reato di tentata estorsione aggravata. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 14 marzo 2024, aveva confermato la pronuncia di primo grado.

Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi incentrati sulla prova della penale responsabilità. La questione approda così davanti alla Sezione VII penale, chiamata a verificare l’ammissibilità delle censure.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che entrambi i motivi sono privi dei requisiti di specificità richiesti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. Il difetto non attiene soltanto alla genericità intesa come indeterminatezza: rileva anche l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

Il ricorrente, infatti, non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di mancanza di specificità. Le doglianze difensive tendono, nella specie, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti: operazioni estranee al sindacato di legittimità e svincolate da una pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti.

La Corte richiama quindi i connotati del travisamento della prova. Esso è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato. Permangono il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.

Nel caso concreto mancano i descritti connotati di decisività e rilevanza. Le censure si basano su elementi che attengono all’interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., essa è prospettabile nei soli limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: l’interpretazione e la valutazione delle conversazioni oggetto di intercettazione, costituendo questione di fatto rimessa al giudice di merito, non sono sindacabili se non per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.

I giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento con argomentazioni esenti da criticità giustificative. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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