Recidiva: necessaria la verifica in concreto dell’aumentata pericolosità (Cass. pen. Sez. II n. 22110 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’applicazione della recidiva non può risolversi nella mera constatazione dell’esistenza di precedenti penali, né fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro realizzazione. Il giudice deve verificare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, accertando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indice di una perdurante inclinazione al delitto che abbia operato quale fattore criminogeno. La recidiva costituisce sintomo di accentuata pericolosità sociale e di più marcata colpevolezza, non semplice descrizione di una sequenza di condanne. L’omessa motivazione sul punto integra vizio rilevante, con annullamento limitato e rinvio, mentre l’affermazione di responsabilità diviene irrevocabile ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano conferma integralmente la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Busto Arsizio per i reati di cui agli artt. 56-110-628 e 110-582 cod. pen., contestati in relazione a una tentata rapina con lesioni ai danni della persona offesa.

Il condannato propone ricorso per cassazione con quattro motivi: l’utilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite in procedimento diverso; la mancata acquisizione della documentazione captativa; il mancato riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.; infine il riconoscimento della recidiva con giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso limitatamente alla doglianza in tema di recidiva e lo rigetta nel resto. Sul primo motivo ricorda che, ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen., i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili in procedimenti diversi quando rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, categoria cui appartiene la rapina consumata o tentata ex art. 380, comma 2, lett. f), cod. proc. pen.

Quanto alle censure sulla documentazione captativa, il ricorrente non si misura con gli oneri di specificità propri della prova di resistenza, individuati dalle Sezioni Unite n. 23868 del 2009. La doglianza è, comunque, infondata: il deposito dei decreti autorizzativi non è richiesto nel procedimento diverso e l’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. sanziona con l’inutilizzabilità solo le prove acquisite in violazione di regole contenutistiche o di garanzie costituzionali.

Il terzo motivo è dichiarato non consentito perché schiettamente fattuale e, comunque, manifestamente infondato. Il delitto originariamente voluto, la rapina, prevedeva sin dalla pianificazione l’uso di violenze fisiche: la causazione delle lesioni risulta accettata quantomeno a titolo di dolo eventuale. Il rapporto di causalità psichica è indubitabile, secondo la lettura dell’art. 116 cod. pen. già espressa dalla Sez. II n. 49486 del 2014.

Il quarto motivo è invece fondato. La Corte ribadisce che l’applicazione della recidiva esige la valorizzazione di una sequenza recidivante connotata da tipologia, omogeneità, non occasionalità e collocazione temporale dei precedenti. Nel caso di specie il giudice di primo grado si è limitato a dare atto della recidiva contestata in sede di dosimetria, e la Corte territoriale si è pronunciata solo sul bilanciamento ex art. 69 cod. pen., nulla dicendo sulla preliminare questione della sussistenza dell’aggravante, pur in presenza di motivo di appello adeguatamente specifico.

Ne consegue l’annullamento con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Milano, perché valuti la recidiva quale sintomo di accentuata pericolosità sociale, esaminando in concreto il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne. Restano assorbite le questioni sul giudizio di sola equivalenza. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. è dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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