Prescrizione in appello e prova evidente di innocenza: onere di allegazione (Cass. pen. Sez. IV n. 3719 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
A fronte di una sentenza di appello che dichiari il reato estinto per prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che consentano di apprezzare ictu oculi, con una mera attività di constatazione, l’evidenza della prova di innocenza dell’imputato, idonea a escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui ovvero la sua rilevanza penale. L’imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, impugni la declaratoria di non doversi procedere è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità, in modo evidente e non contestabile, degli elementi che imporrebbero l’assoluzione. È esclusa la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. quando la censura sulla motivazione sia prospettata in modo generico.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, in sede di rinvio, dichiarava estinto per prescrizione il reato contestato all’imputato, integrato dall’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 e accertato il 25.3.2013. Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata ottemperanza al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, con particolare riferimento all’omessa motivazione sulla posizione di responsabilità del proprio assistito.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, concludeva per l’inammissibilità del ricorso. La questione sottoposta al giudice di legittimità riguardava quindi i limiti entro i quali, in presenza di una declaratoria di prescrizione, l’imputato possa dolersi della mancata assoluzione nel merito.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso, escludendo innanzitutto la dedotta violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. La censura relativa alla omessa motivazione in punto di responsabilità è stata ritenuta genericamente prospettata, priva di quella specificità necessaria a sostenerla.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui, davanti a una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso che lamenti la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu oculi, con una mera attività di constatazione, l’evidenza della prova di innocenza, idonea a escludere il fatto, la sua commissione o la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, Rv. 285091).

La Corte ha poi ribadito che l’imputato, il quale non abbia rinunciato alla prescrizione e impugni la sentenza di non doversi procedere, è tenuto a dedurre specifici motivi sulla ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi capaci di escludere la sussistenza del fatto, la commissione da parte sua e la configurabilità dell’elemento soggettivo. Solo così il giudice di legittimità può pronunciare immediatamente assoluzione e porre rimedio all’errore del giudice di merito (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219).

Nel caso concreto nessuno di tali oneri è stato adempiuto. Il ricorrente si è limitato a prospettare genericamente la mancanza di argomentazioni sulla ritenuta non evidenza della prova dell’innocenza, senza addurre elementi specifici a supporto della necessaria prevalenza, nel caso di specie, di una pronuncia di proscioglimento nel merito rispetto alla dichiarazione di prescrizione, così da non consentire l’individuazione dell’errore asseritamente commesso.

All’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa, sono conseguite la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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