Colpa grave ostativa alla riparazione nel comportamento connivente dell’indagato (Cass. pen. Sez. IV n. 3714 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra colpa grave ostativa al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione la condotta di chi, chiamato a raccolta dall’autore del reato, si unisca a lui e agli altri componenti del gruppo e si allontani dalla scena senza prestare soccorso alla vittima. In tali comportamenti si esprime una connivenza passiva, che rafforza oggettivamente la volontà criminosa dell’aggressore e tollera la consumazione o la prosecuzione dell’attività delittuosa pur essendo l’agente in condizione di impedirla. La valutazione del giudice della riparazione è autonoma rispetto all’esito assolutorio del processo di cognizione: gli elementi valorizzati dal giudice della cautela, non smentiti dalla sentenza di assoluzione, ben possono fondare il giudizio di colpa grave. È pertanto inammissibile il ricorso che si limiti a offrire una lettura alternativa degli stessi fatti, senza indicare alcun vizio di legittimità del provvedimento impugnato.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 26 settembre 2024, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di un soggetto che aveva subito custodia cautelare dal 29 novembre 2019 al 27 aprile 2020, in quanto attinto da gravi indizi di colpevolezza per reati di tentata rapina aggravata e lesioni. Il procedimento si era concluso con sentenza assolutoria del Tribunale di Foggia, divenuta irrevocabile il 25 settembre 2020.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe argomentato in modo apparente e contraddittorio, ripercorrendo l’iter motivazionale dell’ordinanza cautelare e interpretando erroneamente il parametro della colpa grave. Il Procuratore generale e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV ha esaminato il provvedimento cautelare, fondato su immagini di videosorveglianza e su una denuncia presentata pochi giorni dopo l’aggressione, che descriveva un analogo episodio di violenza di gruppo ai danni di un’altra persona. Il giudice della cautela aveva ritenuto che il ricorrente, chiamato a raccolta dall’autore del ferimento, avesse fatto gruppo con gli altri, accerchiando la vittima con fare minaccioso.

La Corte territoriale ha analizzato anche le dichiarazioni rese in interrogatorio dal ricorrente, il quale aveva ammesso di aver circondato la vittima e di aver partecipato all’aggressione successiva. Pur prendendo atto che il giudice della cognizione aveva accertato, sulle immagini, gesti del ricorrente che parevano quasi un tentativo di ostacolare l’aggressione, il giudice della riparazione ha ritenuto — con motivazione non manifestamente illogica — che la condotta complessivamente tenuta integrasse la colpa grave.

Determinanti sono stati, da un lato, il supporto fornito all’aggressore, persona non animata dalle migliori intenzioni; dall’altro, l’indifferenza dimostrata con l’allontanamento immediato dal luogo del delitto, senza remore né ripensamenti per la sorte del ferito. Comportamenti idonei a ingenerare nell’autorità procedente l’erronea valutazione della gravità indiziaria, corroborata dalla spedizione punitiva alla quale il ricorrente aveva preso parte con gli altri componenti del gruppo.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui è ostativa alla riparazione la condotta connivente (Sez. IV n. 4113 del 13.01.2021; Sez. III n. 22060 del 23.01.2019). Nel caso di specie, il giudice della riparazione ha analiticamente esaminato gli elementi a disposizione del giudice della cautela, non smentiti dalla sentenza assolutoria, e ha qualificato la condotta di supporto come contributo volontario e consapevole all’uso della violenza. Il ricorrente, offrendo solo una lettura alternativa dei medesimi fatti, non ha evidenziato alcun vizio di legittimità: il ricorso è infondato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate in euro mille.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *