Revoca semilibertà per condotte violente e autonomia valutativa del giudice (Cass. pen. Sez. VII n. 12439 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della misura alternativa della semilibertà presuppone una valutazione del giudice di sorveglianza incentrata sulle condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, risultino idonee ad arrecare un grave vulnus al rapporto fiduciario tra condannato e organi del trattamento. Nel procedimento di sorveglianza è consentito valutare anche fatti costituenti ipotesi di reato senza attendere la definizione del relativo procedimento penale; è necessario soltanto che il giudice ne verifichi la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, quale espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione al programma trattamentale. L’accertamento del giudice di sorveglianza è sindacabile in Cassazione soltanto per vizi di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza dell’8.1.2025, aveva disposto la revoca della semilibertà concessa al condannato in data 15.3.2023. Il provvedimento era stato adottato sulla base della denuncia presentata dalla sorella del condannato per i reati di lesioni e minacce. Il condannato aveva invece prospettato una ricostruzione alternativa, secondo cui sarebbe stata la donna ad aggredire lui e la sua compagna.
Avverso l’ordinanza di revoca il difensore aveva proposto ricorso per cassazione, ribadendo la versione dei fatti del condannato e contestando la fondatezza della decisione assunta dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che, ai fini del giudizio di revoca del beneficio, assumono rilievo le condotte che, per caratteristiche oggettive e modalità di commissione, siano in grado di compromettere il rapporto di fiducia che deve intercorrere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento. La valutazione richiesta al giudice di sorveglianza riguarda la complessiva idoneità del condannato al trattamento e l’eventuale esito negativo dell’esperimento rieducativo.
La Corte ha quindi chiarito che il giudice di sorveglianza può legittimamente valutare, nell’ambito del procedimento di sorveglianza, anche fatti costituenti ipotesi di reato senza dover attendere la definizione del relativo procedimento penale. Il limite di tale valutazione è segnato dalla verifica della pertinenza dei fatti rispetto al trattamento rieducativo: essi devono essere espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione del detenuto al programma trattamentale. La decisione del Tribunale di Sorveglianza di attribuire rilievo alla denuncia presentata, ritenendo la versione del condannato inattendibile, non è stata considerata manifestamente illogica.
La Corte ha rilevato che il ricorso riproponeva una prospettazione difensiva già esaminata e disattesa dal giudice di merito. La censura si presentava come genericamente versata in fatto e priva di specifiche censure motivazionali. Il provvedimento impugnato, al contrario, aveva fatto adeguato riferimento alle modalità violente della condotta per ricavarne l’incompatibilità con le prescrizioni del regime alternativo alla detenzione.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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