Appello inammissibile: irrilevanti i vizi della citazione (Cass. pen. n. 26692/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’appello è originariamente inammissibile, gli eventuali vizi della notificazione del decreto di citazione sono irrilevanti, poiché non si instaura validamente il rapporto processuale nel giudizio di secondo grado.
La causa di inammissibilità dell’impugnazione prevale sulle nullità relative ad atti successivi alla sua proposizione, potendo il giudice dichiarare l’inammissibilità anche de plano ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.
La fissazione dell’udienza non sana né supera l’originaria inammissibilità dell’appello, quando questa derivi dalla genericità dei motivi o da altra causa preesistente.
Quando l’imputato è stato assente nel giudizio di primo grado ed è stato assistito da un difensore d’ufficio, l’appello richiede, nei casi previsti dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., il deposito di uno specifico mandato ad impugnare, a pena di inammissibilità.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’imputato per genericità dei motivi. Con il successivo ricorso per cassazione la difesa deduceva la nullità della sentenza di secondo grado per omessa notificazione del decreto di citazione all’imputato.
Secondo il ricorrente, il decreto era stato inviato a un indirizzo diverso da quello dichiarato come domicilio, con conseguente irreperibilità del destinatario. La notificazione effettuata presso il difensore d’ufficio non sarebbe stata idonea a garantire la conoscenza dell’atto, in assenza di un effettivo rapporto professionale con l’imputato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La Corte d’appello aveva definito il giudizio senza entrare nel merito, rilevando l’originaria inammissibilità dell’impugnazione per assoluta genericità dei motivi. In tale situazione il rapporto processuale di secondo grado non si era validamente instaurato e la questione relativa alla corretta notificazione del decreto di citazione risultava priva di incidenza sull’esito del procedimento.
La Corte precisa che il giudice di appello avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità de plano ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. Il fatto che sia stata comunque fissata un’udienza non attribuisce prevalenza a una nullità relativa alla citazione rispetto a una causa di inammissibilità preesistente, poiché il decreto di citazione presuppone strutturalmente la proposizione di un’impugnazione idonea a introdurre validamente il giudizio.
La Cassazione rileva inoltre un’ulteriore causa di inammissibilità dell’appello. L’imputato era stato assente nel giudizio di primo grado ed era assistito da un difensore d’ufficio, ma dagli atti non risultava il rilascio dello specifico mandato ad impugnare richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Anche per tale autonoma ragione, l’appello non poteva validamente introdurre il giudizio di secondo grado. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni sulle spese e sulla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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