Prescrizione dell’azione erariale e responsabilità del collaudatore per certificazione difforme (Corte dei Conti Sez. II App. n. 26 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, la costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata in un procedimento penale distinto e non riunito non produce effetto interruttivo della prescrizione dell’azione erariale nei confronti di soggetti non coinvolti in quel giudizio. Il dies a quo della prescrizione non coincide automaticamente con il rinvio a giudizio in sede penale: quando l’amministrazione o la Procura contabile dispongono, anche per effetto di proprie attività istruttorie, di elementi sufficienti per orientarsi sull’esistenza del vulnus patrimoniale, la prescrizione quinquennale decorre da quel momento. Risponde a titolo di colpa grave il collaudatore che sottoscriva un verbale attestante la piena conformità dei lavori al progetto senza aver effettuato alcun sopralluogo, essendo irrilevante la mancata formalizzazione dell’incarico e la qualificazione del collaudo come funzionale o tecnico amministrativo.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha citato in giudizio tre dipendenti di una struttura ospedaliera pubblica per un danno erariale di oltre centotrentamila euro, conseguente alla liquidazione del corrispettivo di un appalto per la messa in sicurezza della copertura di un padiglione, eseguito in modo difforme dal progetto. Al responsabile del procedimento è stato contestato il dolo; al direttore dei lavori e al collaudatore la colpa grave, in via sussidiaria e nei limiti di una quota del danno.
La Sezione territoriale ha accolto integralmente la domanda. Il direttore dei lavori e il collaudatore hanno proposto appello. Quest’ultimo ha contestato la qualificazione del proprio incarico e l’attribuzione dell’evento dannoso alla propria certificazione; il direttore dei lavori ha riproposto l’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha preliminarmente disposto la riunione dei gravami, proposti avverso la medesima sentenza, e ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello del collaudatore per genericità dei motivi, ritenendo soddisfatto l’onere di specificità ex art. 190 c.g.c.
Sul versante processuale, la Corte ha escluso la nullità dell’atto di citazione contabile. Il petitum e la causa petendi risultavano individuati, con i fatti esposti anche per relationem ai documenti allegati; la carenza dell’esposizione dei fatti rileva solo quando l’oggetto della domanda sia assolutamente incerto, evenienza non ravvisata. Parimenti infondata è la censura sulla mancata corrispondenza tra invito a dedurre e citazione ex art. 87 c.g.c.: non è richiesta totale coincidenza, purché in entrambi gli atti si rinvenga l’individuazione dei fatti lesivi e la richiesta risarcitoria.
L’accoglimento dell’appello del direttore dei lavori muove dalla ricostruzione del dies a quo. La costituzione di parte civile dell’azienda in un procedimento penale diverso, non riunito a quello in cui il soggetto è coinvolto, non può produrre effetti interruttivi. Né il rinvio a giudizio segna automaticamente l’inizio della prescrizione: lo spostamento è ammesso solo quando i connotati fattuali non siano percepibili e richiedano indagini penali. Nella specie l’amministrazione, già edotta del dissesto, aveva notiziato la Procura contabile con documentata relazione già nel novembre e dicembre 2016. L’invito a dedurre, notificato nel marzo 2022, è dunque intervenuto oltre il quinquennio, sia rispetto a tale momento sia rispetto alla data di emissione del mandato di pagamento dell’aprile 2015. L’appello è pertanto accolto e la domanda dichiarata prescritta.
Quanto al collaudatore, la Corte ha confermato la colpa grave. La mancata formalizzazione dell’incarico non assume rilievo, potendo la funzione pubblica emergere dallo svolgimento di fatto. Decisiva è la sottoscrizione di due verbali di collaudo che attestavano, contrariamente al vero e senza alcun sopralluogo preventivo, la corrispondenza qualitativa e dimensionale delle opere al progetto e al capitolato. Irrilevante la specializzazione di ingegnere meccanico, trattandosi di difformità rilevabili ictu oculi. L’ordine ricevuto dal superiore non esime da responsabilità, quando l’ordine appare contra legem, né la carenza di controlli altrui giustifica la certificazione. L’appello è rigettato, con conferma della condanna e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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