Riscatto laurea: onere calcolato dalla domanda originaria e legittimazione INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 236 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscatto del periodo di studi universitari ai fini pensionistici, l’INPS succede all’INPDAP in tutti i rapporti attivi e passivi e ha quindi legittimazione passiva rispetto alla domanda di determinazione dell’onere. L’onere di riscatto deve essere calcolato sulla base della retribuzione in godimento alla data della domanda amministrativa originaria, e non a quella della sua successiva reiterazione. La mancata valorizzazione tempestiva della domanda non può ricadere sull’assicurato che abbia adempiuto al proprio onere di diligenza, con conseguente obbligo dell’ente di ricalcolo e di restituzione delle somme versate in eccesso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di scuola pubblica e già preside, ha prestato attività di lavoro subordinato dall’1.10.1980 al 31.08.2022. Alla cessazione vantava, secondo l’estratto contributivo, il requisito contributivo di 40 anni e 9 mesi e quello anagrafico dei 67 anni. Aveva ottenuto la ricongiunzione onerosa ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979 e il riscatto di quattro anni di laurea, con domanda presentata il 21.12.1995 e onere ricalcolato dall’INPS solo alla data del 12.04.2008.
Cessata l’attività al termine dell’anno scolastico 2021/2022, il ricorrente aveva presentato domanda di pensione il 20.05.2022, respinta dall’INPS con provvedimento del 2.01.2023 privo di motivazione. Nel corso del giudizio l’Istituto ha liquidato la pensione anticipata con decorrenza dall’1.09.2022, riconoscendo 44 anni, 10 mesi e 13 giorni utili. Restava contestato il solo quantum dell’onere di riscatto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice esamina l’eccezione di difetto di competenza territoriale sollevata dall’INPS con la memoria del 2.05.2025, sul presupposto che il ricorrente risiedesse a Taranto. La Corte richiama l’art. 151, comma 2, c.g.c. e l’art. 18, comma 1, lett. c), c.g.c., rilevando che il difetto di competenza per territorio nelle controversie pensionistiche non è rilevabile d’ufficio e va eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Dagli atti risulta che il ricorrente ha residenza nel Comune di Napoli, con la conseguenza che la decisione ricade nella piena competenza della sezione.
Nel merito, la Corte rileva che la legittimazione passiva spetta all’INPS. L’art. 21 del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha soppresso INPDAP ed ENPALS dall’1.01.2012, attribuendo le relative funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi. È richiamata sul punto Corte conti, sez. giur. Puglia, sent. n. 190/2016. L’argomento dell’Istituto, che indicava una competenza residuale dell’Ufficio Scolastico Regionale, è quindi respinto.
La Corte accerta che agli atti risulta la domanda di riscatto del 21.12.1995, indirizzata all’INPS sede di Napoli Vomero. La mancata valorizzazione di quella domanda ai fini del computo dell’onere non può ricadere sull’assicurato, che ha adempiuto al proprio onere di diligenza presentando la richiesta ben prima di quella reiterata nel 2008.
Ne consegue l’accoglimento parziale del ricorso: l’INPS è condannato al ricalcolo dell’onere di riscatto, assumendo quale base la retribuzione in godimento alla data della domanda amministrativa del 21.12.1995, e alla restituzione delle somme eventualmente pagate in eccesso. Le spese di giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre IVA e CPA, seguono la soccombenza e sono corrisposte al procuratore dichiaratosi antistatario. Il termine per il deposito della decisione è fissato in 60 giorni.
Nota della Redazione
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