Ricalcolo quota A della pensione sui versamenti aggiuntivi comunicati dal Comune (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 30 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, commi 245 e 246, della legge n. 228/2012, ciascuna gestione previdenziale determina il trattamento pro quota secondo le regole del proprio ordinamento e sulla base della propria retribuzione di riferimento. Ne consegue che il coefficiente di rendimento della prima quota va applicato alla sola anzianità contributiva maturata nella gestione pubblica alla data del 31 dicembre 1992, restando irrilevante il periodo di servizio prestato nel settore privato, già utilizzato per il raggiungimento dei diciotto anni utili al sistema retributivo. L’istituto previdenziale è tuttavia tenuto a rideterminare l’imponibile della retribuzione pensionabile della quota A sulla base dei versamenti aggiuntivi comunicati dal datore di lavoro con i flussi Uniemens e depositati in giudizio, anche quando gli stessi non siano stati riversati nel sistema passweb. L’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei è infondata quando il pensionato abbia tempestivamente interrotto il termine con atto di diffida e messa in mora.

Il Fatto

Un dipendente pubblico, collocato in pensione dal 1° ottobre 2017, ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico maturato a quella data. Due i profili dedotti: l’errata determinazione del coefficiente di rendimento della quota A, perché calcolato senza i tre anni e sette mesi di servizio prestati nel settore privato, e la determinazione dell’imponibile della retribuzione pensionabile, che a suo avviso andava fissato in euro 56.610,13 e non in euro 42.328,23, in virtù dei versamenti aggiuntivi comunicati dal Comune all’istituto previdenziale.

L’INPS si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di preventiva domanda amministrativa, ai sensi dell’art. 153, lett. b), c.g.c., e in via subordinata la prescrizione quinquennale dei ratei. Nel merito ha sostenuto la correttezza del calcolo, fondato sui soli dati certificati nel sistema passweb.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico respinge anzitutto l’eccezione preliminare. Dalla documentazione emerge che il ricorrente ha notificato via PEC, per il tramite del difensore, un atto di diffida e messa in mora contenente le stesse richieste del ricorso, seguito dal diniego dell’istituto. L’eccezione di inammissibilità è quindi infondata già in punto di fatto.

Nel merito, il ricorso è accolto solo in parte. Quanto al coefficiente di rendimento, la pretesa del pensionato non trova accoglimento. Il periodo di servizio privato è già stato cumulato a quello pubblico, consentendo di raggiungere al 31 dicembre 1995 i diciotto anni richiesti per la liquidazione con il sistema retributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 e dell’art. 1, comma 246, della legge n. 228/2012. L’art. 1, comma 245, della legge n. 228/2012 stabilisce che le gestioni interessate determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati. L’INPS ha quindi correttamente applicato alla gestione pubblica il coefficiente relativo ai soli quattordici anni, sei mesi e zero giorni maturati al 31 dicembre 1992.

È invece fondata la domanda di rideterminazione dell’imponibile della retribuzione pensionabile. L’ente locale aveva già informato l’istituto dell’aggiornamento dei dati contributivi e dei relativi versamenti riferiti alla quota A e all’anno 2017, ma l’INPS non ne ha tenuto conto perché i nuovi dati non corrispondevano a quelli certificati in passweb. In ottemperanza all’ordinanza istruttoria, il Comune ha trasmesso copia del versamento aggiuntivo e della documentazione retributiva, a riprova dell’aggiornamento della posizione contributiva, comunicata regolarmente con i flussi Uniemens. La pretesa del ricorrente è pertanto fondata, ancorché il datore di lavoro risulti ancora inadempiente rispetto alla trasmissione informatica dei dati pensionistici.

L’INPS è dunque tenuto a rideterminare la quota A sulla base dei dati aggiornati depositati in giudizio e a pagare la differenza tra pensione percepita e pensione dovuta dal 1° ottobre 2017, oltre agli interessi legali e, nei periodi in cui l’indice di svalutazione risulti superiore, alla rivalutazione monetaria. L’eccezione di prescrizione quinquennale è infine respinta: ai sensi dell’art. 2 della legge n. 428/1985, i ratei si prescrivono dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e il ricorrente ha tempestivamente interrotto il termine con la diffida notificata nell’ottobre 2021. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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