Prescrizione biennale polizze vita travolta dalla Consulta: no al giudicato (Cass. civ. Sez. III n. 19148 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 2952, secondo comma, cod. civ., nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2-ter, d.l. n. 134 del 2008, convertito dalla legge n. 166 del 2008, nella parte in cui non esclude dal termine biennale di prescrizione i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita, spiega efficacia anche rispetto ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e non esauriti da giudicato. In forza dell’art. 30, comma 4, legge n. 87/1953, la norma dichiarata incostituzionale non può essere applicata dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Ne consegue che il giudice di legittimità deve applicare la norma nel testo risultante dall’intervento della Corte costituzionale, con assoggettamento del diritto alla riscossione della polizza al termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ..
Il Fatto
Il ricorrente agisce per la riscossione di una polizza vita accesa presso una compagnia assicurativa dalla propria dante causa. La società aveva negato il pagamento, invocando la prescrizione biennale prevista dall’art. 2952, comma 2, cod. civ., nel testo modificato dalla disciplina del 2008.
La domanda, respinta in primo grado, è stata rigettata anche in appello. La Corte d’appello ha confermato la decisione di rigetto fondandosi proprio sull’applicazione del termine biennale. Il ricorrente propone allora ricorso per cassazione, deducendo violazione del principio di uguaglianza e dei doveri di correttezza e buona fede, per l’irragionevole disparità di trattamento tra assicurati a seconda del momento dell’evento generatore del diritto.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Sezione terza rileva anzitutto che la questione centrale attiene all’applicazione dell’art. 2952, comma 2, cod. civ. e al termine biennale ivi previsto. Nella Gazzetta Ufficiale è nel frattempo intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quella disposizione.
La Consulta ha ritenuto la manifesta irragionevolezza della norma censurata, che viola l’art. 3 Cost. e contrasta con l’art. 47 Cost., poiché sacrifica diritti che, in virtù del contratto di assicurazione sulla vita, derivano dal risparmio previdenziale. La Corte di cassazione rileva che la controversia davanti a sé è analoga a quella decisa dal giudice delle leggi, essendo parimenti coinvolto un contratto di polizza collegato a una compagnia assicurativa.
Il passaggio decisivo riguarda l’efficacia nel tempo della pronuncia di incostituzionalità. Richiamando l’art. 30, comma 4, legge n. 87/1953, il Collegio osserva che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Di quella disposizione, dunque, non può farsi applicazione alla controversia in esame.
La Corte sottolinea che sul rapporto controverso non è sceso alcun giudicato, poiché la lite è ancora in atto e la questione è ancora sottoposta al vaglio giudiziale. Richiamando il principio di Cass. n. 1661 del 2005, precisa che la decisione di incostituzionalità ha efficacia anche per i rapporti sorti anteriormente, purché non esauriti, dovendosi intendere tali quelli in cui non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza e per i quali non si sia formato il giudicato. Il diritto alla riscossione non può quindi ritenersi estinto e resta soggetto al termine ordinario decennale.
Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata. Essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché applichi il testo dell’art. 2952 cod. civ. come risultante dalla sentenza della Consulta. Al giudice di rinvio è demandato anche il regolamento delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.