Prescrizione presuntiva del compenso professionale e contestazione del debito (Cass. civ. Sez. II n. 33591 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma 2, cod. civ., relativa al diritto al compenso dei professionisti, presuppone che il pagamento sia avvenuto nel termine previsto dalla legge. Essa non opera quando il debitore, contestando in tutto o in parte l’esistenza del credito, l’esecuzione delle prestazioni o il valore della controprestazione, tenga una condotta processuale incompatibile con la presunzione di avvenuto adempimento. Il debitore che neghi l’esistenza o l’entità del debito non può, perciò, avvalersi di tale eccezione. Il giudice di merito che accolga l’eccezione nonostante la contestazione del credito viola l’art. 2959 cod. civ. e l’interpretazione consolidata di legittimità.

Il Fatto

Una professionista convenne in giudizio la propria cliente davanti al Tribunale di Palermo per ottenere la liquidazione dei compensi relativi a un incarico svolto, insieme ad altro professionista, in un giudizio civile. La convenuta si costituì eccependo l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, l’intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 cod. civ.; in subordine contestò l’entità del credito, chiedendone la riduzione in proporzione dell’attività effettivamente prestata, della durata dell’incarico e del valore della controversia.

Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva: accertato che l’ultimo atto interruttivo risaliva al sollecito del 2015, reputò decorso il termine triennale e escluse che le difese della convenuta fossero incompatibili con l’eccezione. La professionista propose ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte ricostruisce la portata dell’istituto muovendo da un principio risalente: la prescrizione presuntiva non si fonda sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo, come la prescrizione ordinaria, ma sulla presunzione che il pagamento sia avvenuto nel termine, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi.

Ne deriva che l’eccezione deve essere rigettata quando il debitore ammetta di non avere pagato o contesti di dovere pagare, in tutto o in parte. Tali difese sono sintomatiche del mancato pagamento e contrastano con i presupposti della presunzione, che richiede l’avvenuto adempimento e il riconoscimento dell’obbligazione. Il Collegio richiama sul punto Sez. II n. 30058 del 2017 e Sez. II n. 15665 del 2023, oltre a una serie di pronunce conformi.

Il presupposto necessario perché operi il termine triennale è dunque l’avvenuto adempimento, che implica il riconoscimento del credito nella misura richiesta dal creditore. La norma non opera quando le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento o neghino l’esistenza del credito. Rileva, in particolare, la contestazione della natura e del valore della controprestazione, che equivale ad ammettere che l’obbligazione non sia stata, in tutto o in parte, estinta.

Nel caso esaminato, la motivazione del Tribunale risulta scheletrica: la resistente aveva dedotto l’esistenza in atti di una comparsa di costituzione di nuovo difensore e della successiva revoca, e il giudice ne aveva tratto apoditticamente l’assenza di difese incompatibili con l’eccezione. La Corte rileva invece che la convenuta aveva contestato le ragioni della richiesta di liquidazione e aveva chiesto, in via subordinata, di parametrare il compenso all’attività effettivamente prestata, alla durata dell’incarico e al valore minimo. Una condotta siffatta è incompatibile con la ratio dell’istituto.

Il giudice del merito, pur dichiarando di aderire ai principi di legittimità, se ne è discostato in sede di sussunzione del fatto processuale. L’eccezione di prescrizione presuntiva, osserva la Corte, è opponibile solo se dalla condotta del debitore risulti univocamente l’estinzione del debito. Assorbiti gli altri motivi, la decisione è cassata con rinvio al Tribunale collegiale di Palermo, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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