Ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 11073 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, da realizzarsi mediante motivi che indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. Ne deriva che è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre e reiterare i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. Il motivo che ometta tale confronto, limitandosi a denunciare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione, si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 e 5 cod. pen. alla pena di nove mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 28 maggio 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara del 22 dicembre 2021.
Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’omesso accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, si limita a reiterare le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
La Corte territoriale aveva evidenziato in modo congruo le ragioni dell’assenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, tenuto conto della negativa personalità dell’istante. Il ricorrente non ha mosso alcuna critica specifica a tale apparato argomentativo.
Richiamando un consolidato orientamento di legittimità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013), la Corte ha ribadito che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, quindi, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice la sua unica funzione. La Corte ha ulteriormente precisato che è inammissibile il ricorso che riproduce gli stessi motivi respinti in secondo grado senza confronto critico, richiamando a conforto ulteriori precedenti (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014; Sez. 6, n. 20377 dell’11/03/2009).
All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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