Prescrizione del compenso dell’avvocato: decorre dalla conclusione dell’affare (Cass. civ. Sez. II n. 2618 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso, l’art. 2957, comma 2, cod. civ. individua quale dies a quo del termine triennale la conclusione della prestazione, che coincide con l’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico. Nell’attività svolta in un procedimento di espropriazione presso terzi, tale momento si identifica con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo, ossia con il deposito dell’ordinanza di assegnazione ex art. 552 cod. proc. civ. Le successive iniziative del difensore, anche se connesse alla decisione definitiva, costituiscono prestazione di nuova attività, assoggettata ad un autonomo termine di prescrizione.

Il Fatto

Un avvocato agiva nei confronti della propria assistita per ottenere il pagamento del saldo delle competenze professionali maturate nell’assistenza prestata in una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, finalizzata al recupero di una somma portata da due assegni bancari non pagati e protestati. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda; il Tribunale di Bergamo confermava la decisione in appello.

La cliente proponeva ricorso per cassazione, censurando il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva del credito azionato dal professionista. Il thema decidendum riguardava unicamente il momento dal quale far decorrere il termine triennale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale aveva ritenuto che il termine di prescrizione triennale decorresse dal momento in cui il legale aveva ottenuto, fuori dal procedimento esecutivo, la materiale disponibilità della somma indicata nell’ordinanza di assegnazione. La ricorrente sosteneva invece che il dies a quo dovesse coincidere con la chiusura della procedura esecutiva mediante il provvedimento di assegnazione del credito.

La Corte accoglie il primo motivo e richiama il tenore dell’art. 2957, comma 2, cod. civ., secondo cui per le competenze dovute agli avvocati il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato e, per gli affari non terminati, dall’ultima prestazione. Il Collegio riprende l’orientamento secondo cui la conclusione della prestazione deve individuarsi nell’esaurimento dell’affare per il quale fu conferito l’incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.

Nel caso concreto si discute di attività svolta in un procedimento di espropriazione presso terzi, terminato con il deposito dell’ordinanza di assegnazione ex art. 552 cod. proc. civ., che costituisce appunto il momento di pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo. Le successive iniziative del difensore, anche se connesse alla decisione definitiva, integrano una prestazione di nuova attività, soggetta ad autonomo termine di prescrizione.

La Corte richiama la ratio della disciplina, individuata nell’esigenza di certezza nei più ricorrenti rapporti patrimoniali di origine negoziale: in coerenza, l’art. 2957 cod. civ. prevede la decorrenza automatica del termine dalla conclusione della prestazione, che fa presumere l’esigibilità immediata del corrispettivo. Non hanno quindi pregio le osservazioni del controricorrente sulla decorrenza del termine dall’ultima prestazione professionale. Il secondo motivo resta assorbito.

La sentenza impugnata, non attenutasi ai suddetti principi, è cassata con rinvio al Tribunale di Bergamo, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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