Retribuzione feriale del macchinista e indennità variabili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13972 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dell’art. 10 d.lgs. n. 66/2003, comprende ogni importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Ne deriva che le indennità legate allo svolgimento tipico della prestazione, come l’indennità di utilizzazione professionale e l’indennità di assenza dalla residenza, devono essere incluse nel computo della retribuzione feriale. La valutazione dell’effetto dissuasivo della loro esclusione appartiene al giudice di merito, che ne accerta in concreto l’incidenza sulla libertà di fruizione del riposo. La contraria previsione della contrattazione collettiva è nulla se contrasta con la nozione europea di retribuzione.
Il Fatto
Due lavoratori, dipendenti di una società di trasporto ferroviario con la qualifica di macchinisti, hanno chiesto l’accertamento del diritto a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con un compenso comprensivo dell’indennità di assenza dalla residenza e dell’intera indennità di utilizzazione professionale, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti. Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando la società al pagamento delle differenze retributive.
La Corte d’appello ha rigettato il gravame della società, ritenendo che la quantificazione operata dalla contrattazione collettiva non potesse sottrarsi al vaglio di conformità alla normativa interna e sovranazionale e accertando in concreto l’effetto dissuasivo della decurtazione. Ha inoltre escluso l’operatività della prescrizione, non decorrendo il termine in costanza di rapporto. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto la nozione di retribuzione elaborata dalla giurisprudenza europea sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, secondo cui durante le ferie deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria, per non dissuadere il lavoratore dall’esercitare il proprio diritto al riposo. A tale indirizzo si sono conformate le pronunce di legittimità, tra cui Cass. n. 13425 del 2019 e Cass. n. 20216 del 2022, che hanno esteso il computo alle indennità legate allo status professionale.
Quanto all’indennità di utilizzazione professionale, il Collegio osserva che la società attribuisce alla sentenza impugnata un’affermazione che in essa non compare. La Corte d’appello ha svolto considerazioni diverse, incentrate sull’incidenza dell’indennità sulla retribuzione feriale e sulla libertà di fruizione del riposo, accertando le decurtazioni subite dai lavoratori. Tale accertamento è coerente con le indicazioni della Corte di Lussemburgo e con la finalità della direttiva.
La valutazione dell’idoneità della mancata erogazione a integrare una diminuzione dissuasiva spetta al giudice di merito, che nella specie ha plausibilmente motivato. La stessa società ammette che l’indennità è riconosciuta per attività tipiche del macchinista, in relazione alla qualifica rivestita.
Per l’indennità di assenza dalla residenza, la Corte conferma la qualificazione di componente retributiva, trattandosi di compenso correlato a un disagio intrinseco alla mansione del personale mobile e non di un rimborso forfettizzato di micro-spese. Irrilevante è il profilo fiscale, poiché la nozione di retribuzione ai fini fiscali e previdenziali non è dirimente per stabilire se l’emolumento rientri nella retribuzione feriale.
Infine, la Corte respinge la questione della prescrizione: per effetto delle modifiche della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, il rapporto a tempo indeterminato non è più assistito da stabilità, sicché il termine decorre dalla cessazione del rapporto, secondo Cass. n. 26246 del 2022. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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