Prove non disperse e sindacato sui vizi di motivazione in Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 2620 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
I documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, rimasti a disposizione della controparte ai fini dell’opposizione, non si considerano nuovi e restano nella sfera di cognizione del giudice di primo grado anche se non nuovamente prodotti in quella fase, in forza del principio di non dispersione della prova: la loro produzione in appello è pertanto ammissibile e non viola l’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. La censura che investe l’apprezzamento delle prove è inammissibile: la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può dedursi per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo nei casi in cui il giudice ponga a fondamento prove non introdotte dalle parti o attribuisca alla prova un valore diverso da quello suo proprio. Il ricorso alle presunzioni semplici e la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza spettano al giudice di merito e, ove adeguatamente motivati, sfuggono al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Un professionista otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di un imprenditore per prestazioni rese nel corso di un rapporto professionale continuativo. Il debitore proponeva opposizione, deducendo l’avvenuto pagamento e la prescrizione presuntiva dei crediti, e formulava domanda riconvenzionale. Il giudice di primo grado revocava il decreto e condannava l’opponente al pagamento in favore degli eredi del creditore, frattanto deceduto.

La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, rigettava il gravame, ritenendo utilizzabile la lettera raccomandata di interruzione della prescrizione allegata alla richiesta di ingiunzione e provato il rapporto professionale. L’imprenditore ricorreva per cassazione con tre motivi; resistevano gli eredi del professionista.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 115, 116 e 2697 cod. civ. e il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito efficacia di prova legale alla lettera di messa in mora e che il suo deposito in appello fosse tardivo ex art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.

La Corte dichiara inammissibile la censura sul vizio di motivazione, perché il nuovo art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012 — consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’errata valutazione di una prova documentale. Inammissibile è anche la doglianza sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., poiché esse non possono porsi per un erroneo apprezzamento del materiale istruttorio, come confermato dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020.

Quanto alla pretesa inammissibilità del deposito in appello, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 14475 del 2015: i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, rimasti a disposizione della controparte, non sono nuovi e la loro allegazione in appello è ammissibile in forza del principio di non dispersione della prova. Nel caso concreto il giudice non ha attribuito alla raccomandata alcun valore di prova legale, ma ha presuntivamente ravvisato in essa l’ultimo atto interruttivo della prescrizione. La valutazione dei presupposti dell’interruzione è accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità. Infondata è la censura ex art. 2697 cod. civ., che ricorre solo quando l’onere sia attribuito a parte diversa, non quando si contesti l’esito della prova.

Il secondo motivo, sul ricorso alle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., è inammissibile perché ripropone una diversa valutazione delle prove; spetta al giudice di merito individuare i fatti posti a fondamento del ragionamento presuntivo e verificarne i requisiti di legge. La motivazione della Corte territoriale resiste alle censure di illogicità. Il terzo motivo, sulla mancata compensazione delle spese, è infondato: l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. conferisce una facoltà e non impone un obbligo, né risulta che la compensazione sia stata sollecitata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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