Prescrizione del reato e confisca obbligatoria non impediscono lo scrutinio dei motivi (Cass. pen. Sez. VI n. 11669 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta prescrizione del reato, intervenuta dopo la sentenza di appello, impone l’annullamento senza rinvio della condanna, ma non consente di applicare la regola di giudizio di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. quando sia stata disposta la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen. In tal caso lo scrutinio dei motivi di ricorso diretti al giudizio di responsabilità va ugualmente effettuato, a norma dell’art. 578-bis cod. proc. pen., per verificarne la sostenibilità in vista della futura esecuzione della misura ablatoria. L’art. 578-bis cod. proc. pen. trova applicazione anche per fatti consumati prima della sua entrata in vigore quando la confisca disposta abbia natura di misura di sicurezza e non sanzionatoria, con conseguente operatività dell’art. 200 cod. pen. e del principio di irretroattività.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente per corruzione propria, qualificazione già operata dal primo giudice in esito alla riqualificazione di un fatto originariamente descritto come concussione, riducendo la pena e mantenendo la confisca di una somma quale profitto del reato. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: i primi due contestano la lettura dei dati probatori e il travisamento per omissione, il terzo censura la qualificazione del fatto come corruzione propria per mancanza di un atto contrario ai doveri d’ufficio.
La questione approda in Cassazione dopo che, nelle more del giudizio di legittimità, è maturata la prescrizione del reato, circostanza che impone di stabilire se lo scrutinio dei motivi sulla responsabilità debba comunque essere svolto in ragione della confisca obbligatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso è infondato e andrebbe rigettato. Tuttavia il fatto, consumato alla data di definizione del patto illecito, si è estinto per prescrizione, maturata dopo la sentenza di appello. Il termine applicabile è quello di dieci anni previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., depurato dei periodi di sospensione accertati. Da qui l’annullamento senza rinvio della condanna.
Malgrado la prescrizione, la Corte afferma che lo scrutinio dei motivi diretti al giudizio di responsabilità va ugualmente effettuato, senza ricorrere alla regola di giudizio dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La ragione risiede nella confisca obbligatoria ex art. 322-ter cod. pen., disposta dal primo giudice e non impugnata nei motivi di appello, caduta sul profitto della corruzione contestata.
Tale misura, disposta senza pregresso sequestro, va intesa come confisca diretta del profitto. Ne deriva l’applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., malgrado la data di consumazione del fatto sia anteriore all’entrata in vigore della disposizione. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, secondo cui la norma non opera retroattivamente solo per le ipotesi di ablazione di natura sanzionatoria, da escludere nella specie, con applicazione dell’art. 200 cod. pen.
Nel merito della responsabilità, la Corte ritiene che la ricostruzione dei giudici di appello trovi adeguato conforto nelle acquisizioni probatorie, lette senza discrasie rispetto al loro tenore letterale. Si delinea così il contenuto del patto illecito che riguardò anche il ricorrente, destinatario di una quota parte della provvista, e la sua consapevole adesione al programma criminale, sfociata in un atto contrario ai doveri d’ufficio: l’omessa verifica del rispetto del provvedimento di chiusura dell’azienda.
Le censure difensive, osserva la Corte, si sostanziano in una non consentita lettura alternativa del dato probatorio, senza rendere manifestamente illogica quella privilegiata in sentenza, ovvero in rilievi su profili di criticità della motivazione che non valgono a mettere radicalmente in crisi la struttura portante della decisione impugnata. La confisca è pertanto confermata.
Nota della Redazione
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