Rinuncia a comparire preclude il legittimo impedimento sopravvenuto (Cass. pen. Sez. VI n. 11671 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’imputato detenuto che, in modo espresso, abbia rinunciato a comparire all’udienza non può successivamente invocare l’applicazione delle disposizioni sul legittimo impedimento, ancorché vi siano in astratto le condizioni per la loro operatività. La rigorosa scansione delle attività processuali, imposta da esigenze di certezza, prevale sulla sopravvenienza successiva, quando quest’ultima non attesti un impedimento assoluto a comparire. Nella specie, la dichiarazione medica proveniente dal presidio di altra sede e pervenuta dopo la conclusione dell’udienza, tenutasi in videoconferenza, si limita a prendere atto di un malessere generico riferito dallo stesso interessato e non integra il legittimo impedimento. Il giudice di merito che abbia rilevato la volontà dell’imputato di rinunciare alla partecipazione al processo non incorre pertanto in alcuna violazione delle norme processuali sulla presenza dell’imputato.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Brindisi nei confronti di un imputato per il delitto di evasione. Avverso tale sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente celebrato il giudizio in sua assenza, nonostante fosse pervenuto un certificato medico attestante l’impedimento a presenziare per problemi di salute.
Il ricorrente era detenuto e il giudizio di appello si era svolto con collegamento in videoconferenza. La questione sottoposta alla Corte riguardava quindi la compatibilità tra la rinuncia a comparire manifestata dall’imputato e la successiva allegazione di un legittimo impedimento sopravvenuto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato direttamente gli atti, ritenendo che la natura processuale dell’eccezione consentisse tale accesso. Dal verbale risultava che all’udienza dell’11 marzo 2024 l’imputato, detenuto e collegato in videoconferenza, aveva comunicato la rinuncia a comparire, determinando la celebrazione del processo con conclusione delle parti in sua assenza.
Solo successivamente il verbale veniva riaperto e il Presidente dava atto che era pervenuto un certificato di un medico del presidio di Brindisi, attestante che l’imputato aveva dichiarato di accusare malessere generalizzato e di non essere in grado di presentarsi in udienza. La Corte ha sottolineato che il ricorso non contesta l’avvenuta rinuncia.
Su queste basi i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, il quale aveva rilevato l’esplicita volontà dell’imputato di rinunciare alla partecipazione e aveva escluso la sussistenza di un legittimo impedimento nella dichiarazione sopravvenuta. Questa, peraltro, si limitava a prendere atto di un non meglio precisato “malessere generalizzato” riferito dallo stesso detenuto, in assenza di un’impedimento assoluto a comparire in videoconferenza.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, fondata sulla necessità di una rigorosa scansione delle attività processuali per ragioni di certezza: Sez. V n. 1129 del 04/10/2021 e Sez. VI n. 17137 dell’11/04/2013. Ne consegue che chi ha rinunciato a comparire non può invocare le disposizioni sul legittimo impedimento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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