Inammissibile il ricorso sulla lieve entità ex art. 73 comma 5 (Cass. pen. Sez. VII n. 11666 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo nell’ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile dal dato qualitativo e quantitativo e dagli altri parametri espressamente indicati dalla disposizione, ossia mezzi, modalità e circostanze dell’azione. La valutazione deve essere complessiva, ma al suo esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, restando ogni altra considerazione priva di incidenza sul giudizio. È inammissibile per difetto di specificità il ricorso che, lungi dal confrontarsi con la motivazione impugnata, si limiti a reiterare censure già vagliate e disattese.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 07.10.2024, deducendo con due motivi violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in quello di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe escluso l’ipotesi attenuata sulla base di un apparato argomentativo carente, circoscritto alla sola valutazione del parametro quantitativo costituito dal dato ponderale dello stupefacente rinvenuto.
Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi sono manifestamente infondati perché assolutamente privi di specificità e del tutto assertivi. Non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello, lamentando in modo generico una pretesa carenza o contraddittorietà della motivazione.
I giudici del gravame hanno dato conto con ampia motivazione del perché i fatti non fossero riconducibili alla previsione incriminatrice invocata. L’imputato era stato rinvenuto nella disponibilità di due bilancini di precisione e sorpreso a detenere un quantitativo notevole di marijuana, pari a 245 dosi già confezionate oltre ad altri 100 grammi da suddividere. La condotta integra così un’attività di spaccio di carattere professionale, idonea a diffondere sul mercato della zona quantità significative.
Il provvedimento impugnato risulta conforme al dictum della Corte secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità — anche all’esito della formulazione introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013, convertito in legge n. 10 del 2014, e dalla legge 16.05.2014 n. 79 — richiede una valutazione complessiva. Al suo esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza.
La Corte richiama sul punto Sez. U. n. 51063 del 27.09.2018, Murolo, che a sua volta conferma i principi di Sez. U. n. 35737 del 24.06.2010, Rico e Sez. U. n. 17 del 21.06.2000, Primavera. Sono inoltre citati Sez. 3 n. 23945 del 29.4.2015, ove l’esclusione dell’attenuante è stata ritenuta legittima per la protrazione nel tempo dell’attività di spaccio, i quantitativi acquistati e ceduti, il possesso della strumentazione per il confezionamento e l’elevato numero di clienti, e Sez. 3 n. 32695 del 27.03.2015, che ha ritenuto ostativa la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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