Operazioni soggettivamente inesistenti, motivazione per relationem dell’avviso e prova presuntiva della frode (Cass. civ. Sez. 5 n. 11271 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto per relationem anche mediante l’indicazione, in forma riassuntiva, del contenuto essenziale degli atti richiamati, purché il contribuente ne abbia integrale o legale conoscenza o possa facilmente conoscerli. In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale, consapevolezza desumibile da elementi oggettivi e specifici. La valutazione degli elementi indiziari e della sufficienza della prova contraria del contribuente costituisce accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno d’imposta 2016, emesso per l’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Sia la Corte di giustizia tributaria di primo grado sia quella di secondo grado rigettavano il ricorso, ritenendo che l’Ufficio avesse fornito elementi presuntivi idonei a dimostrare che la fornitrice fosse una cartiera e che la società conoscesse o avesse dovuto conoscere l’esistenza della frode. La società proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso il primo motivo, relativo alla motivazione dell’avviso di accertamento, richiamando il principio per cui l’obbligo motivazionale può essere soddisfatto per relationem, anche mediante una sintesi del contenuto essenziale dell’atto richiamato. L’obbligo di allegazione riguarda i soli atti non riprodotti nella loro parte essenziale, con esclusione di quelli di cui il contribuente abbia già conoscenza o possa facilmente conoscere. Nel caso di specie, il giudice di appello aveva correttamente accertato che le quotazioni e i prezzi erano conosciuti o agevolmente conoscibili dalla società, operante in quel settore.
Il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati in parte infondati e in parte inammissibili. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte ha precisato che la censura è ammissibile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è preclusa la rivalutazione della forza di convincimento attribuita alle prove. In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, ma tale prova può essere data anche per presunzioni. Nel caso di specie, elementi quali la natura di cartiera della fornitrice, la consegna diretta della merce dal primo fornitore e i prezzi inferiori a quelli di mercato costituivano indizi gravi, precisi e concordanti.
Infine, il quarto motivo è stato rigettato in quanto la motivazione della sentenza impugnata non era apparente: essa rendeva comprensibile l’iter logico-giuridico seguito e aveva esaminato le deduzioni delle parti nei limiti di quanto rilevante. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando la società al pagamento delle spese e, ravvisandone i presupposti, alla somma a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., nonché alla somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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