L’intimazione di pagamento e la cartella sottesa non legittimano l’opposizione all’esecuzione per vizi dell’iscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14163 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione dei contributi previdenziali, il debitore può proporre tre distinti tipi di opposizione: l’opposizione al ruolo esattoriale ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento; l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per mancanza di un titolo legittimante o si deducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo; l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali del procedimento esecutivo. Le contestazioni che attengono alla fase antecedente dell’iscrizione a ruolo di somme già accertate con titolo passato in giudicato concernono il merito della pretesa e non il profilo propriamente esecutivo, sicché vanno azionate nel termine decadenziale di quaranta giorni dalla notifica della cartella, a nulla rilevando il nomen iuris attribuito dalla parte all’azione proposta.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione proposta dal contribuente avverso una cartella di pagamento, notificata il 13/01/2015 e seguita da un’intimazione di pagamento, atteso che il ricorso era stato depositato solo il 19/04/2016, oltre il termine perentorio di quaranta giorni di cui all’art. 24 d.lgs. n. 46/1999. Il contribuente aveva dedotto vizi concernenti l’iscrizione a ruolo delle somme, sottesa all’emissione della cartella, assumendo che l’azione proposta dovesse qualificarsi come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sottratta al termine decadenziale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduceva la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e dell’art. 615 c.p.c., ritenendoli inammissibili per difetto di specificità e, comunque, infondati nel merito. Quanto al primo profilo, il Collegio ha richiamato il principio di specificità del ricorso per cassazione, modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza alla luce della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), rilevando che il ricorrente aveva omesso la integrale trascrizione del ricorso di primo grado, necessario per consentire alla Corte di comprendere l’oggetto della controversia senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il sistema delle opposizioni delineato dal d.lgs. n. 46/1999, dagli artt. 17, comma 1, 24, 25, 29, dall’art. 30, comma 1, d.l. n. 78/2010 conv. in legge n. 122/2010, dal d.P.R. n. 602/1973 e dal d.lgs. n. 112/1999, confermando l’orientamento consolidato (Cass. n. 18256/2020) che distingue tre diversi rimedi: l’opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva; l’opposizione all’esecuzione per la contestazione della legittimità dell’iscrizione a ruolo per mancanza del titolo legittimante o per fatti estintivi sopravvenuti; l’opposizione agli atti esecutivi per i vizi formali del procedimento. Lo strumento dell’art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell’opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, ove si alleghi l’omessa notifica della cartella, ma salvo il rispetto del termine di decadenza di quaranta giorni applicabile all’azione recuperata.
Nel caso di specie, il Collegio ha osservato che il vizio dedotto concerneva non il recupero coattivo ma la fase antecedente dell’iscrizione a ruolo di somme già accertate con titolo passato in giudicato e, quindi, non impugnato. La corretta qualificazione dell’azione come opposizione al merito della pretesa, soggetta al termine decadenziale perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella, pacificamente decorsi, rendeva corretta la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte territoriale, a nulla rilevando il nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di impugnazione.
Il terzo motivo, con cui si censurava l’argomentazione sul merito svolta dalla Corte d’Appello dopo la declaratoria di inammissibilità, è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di motivazione resa ad abundantiam, non costituente ratio decidendi e come tale insuscettibile di autonoma censura in sede di legittimità (Cass. n. 8755/2018, conf. Cass. n. 18429/2022). Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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