Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Marche n. 1019 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo di pagamento liquidato in sentenza, ne dichiara l’obbligo di esecuzione integrale entro il termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza. Il rigetto dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è giustificato quando non si ravvisino particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario sia sufficiente in funzione acceleratoria. L’inadempimento non controverso al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 37/2024 aveva dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 del c.c.n.l. di comparto Scuola del 15 marzo 2001 per i periodi di servizio degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.031,60, oltre rivalutazione e interessi, nel rispetto del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994.
Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria in data 8 ottobre 2024, la ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del titolo e ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Marche. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il TAR ha osservato che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine di cui al citato art. 14 d.l. n. 669/1996, le argomentazioni della PA, costituita con memoria di stile, non oppongono effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
È stato pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero, con facoltà di adottare ogni atto necessario, anche variazioni di bilancio e stipulazione di mutui, direttamente o tramite funzionario delegato.
Il Collegio ha invece rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con liquidazione di € 600 per compensi, oltre accessori, e con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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