Il superamento del limite massimo di sottoscrizioni determina l’esclusione automatica della lista (TAR Puglia n. 528 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una lista di candidati con un numero di sottoscrizioni superiore al limite massimo previsto dall’art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 81/1993 comporta l’automatica esclusione della lista ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 570/1960, senza che l’ufficio elettorale possa procedere a valutazioni discrezionali, a riduzioni d’ufficio delle firme eccedenti o a mere regolarizzazioni. Nel procedimento elettorale le forme hanno natura sostanziale e la loro osservanza è rimessa esclusivamente alla diligenza dei presentatori, non potendo assumere rilievo né l’eventuale affidamento ingenerato dal comportamento del funzionario ricevente né il mancato blocco da parte del software gestionale in uso all’ente locale.

Il Fatto

La lista “Obiettivo Mattinata”, con candidato sindaco, presentava la propria candidatura per le elezioni amministrative del Comune di Mattinata del 24-25 maggio 2026 con n. 140 sottoscrizioni, a fronte del limite massimo di n. 120 previsto per i comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti. La Sottocommissione elettorale circondariale di Manfredonia deliberava la non ammissione della lista per eccesso di sottoscrizioni.

I ricorrenti deducevano di aver depositato la documentazione con circa diciannove ore di anticipo rispetto al termine e che il funzionario preposto alla ricezione non aveva segnalato l’eccesso di firme, così ingenerando un legittimo affidamento; lamentavano inoltre il mancato blocco del sistema informatico. Hanno impugnato il provvedimento dinanzi al TAR deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, nonché questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 48, 51 e 97 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato. Osserva che la norma richiamata prescrive che la dichiarazione di presentazione delle liste sia sottoscritta da non meno di sessanta e da non più di centoventi elettori nei comuni con popolazione tra i cinquemila e i diecimila abitanti, e che l’art. 30, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 570/1960 impone alla Commissione di eliminare le candidature che non risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori. Tale disposizione, nell’interpretazione accolta, comporta l’esclusione della lista sia in caso di firme inferiori al minimo che in caso di firme superiori al massimo.

Il limite massimo di sottoscrizioni assolve funzioni essenziali: evitare l’aggravamento dell’attività di riscontro delle firme, impedire concentrazioni massive che penalizzino le liste concorrenti, scongiurare prefigurazioni anticipate di risultati e pressioni sull’elettorato. Il Collegio precisa che nel caso di specie l’ampiezza della forbice — essendo il massimo doppio del minimo — rendeva del tutto superflua la presentazione di un numero di firme eccedente. Le forme del procedimento elettorale hanno natura sostanziale, garantendo la par condicio tra i concorrenti, e non possono essere oggetto di valutazioni di opportunità in concreto.

Quanto all’asserito affidamento, il Collegio esclude che possa discendere dal comportamento del funzionario ricevente, che non è tenuto a segnalare le irregolarità e che non può rifiutare la ricezione delle liste; la verifica di conformità è demandata alla Commissione elettorale. Inconferente è altresì il mancato blocco del software gestionale in uso all’ente, mero strumento d’ausilio che non può generare alcun affidamento. Il principio di autoresponsabilità impone ai presentatori di consegnare documentazione conforme alle prescrizioni normative, essendo a loro rimessa in via esclusiva la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni.

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il superamento del numero massimo determina automaticamente l’invalidità della presentazione, non essendo ammissibile alcuna valutazione discrezionale dell’ufficio elettorale sulla rilevanza delle firme eccedenti; richiama altresì la sentenza della Corte cost. n. 83 del 1992, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 d.P.R. n. 570/1960, e l’ordinanza della Corte cost. n. 407 del 1999, che ha escluso che l’ufficio elettorale possa valutare caso per caso l’eccesso di sottoscrizioni, occorrendo criteri oggettivi di competenza del legislatore. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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