Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per esecuzione sopravvenuta della sentenza (TAR Lazio n. 893 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. presuppone che la parte ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. Tale istituto si differenzia ontologicamente dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ricorre invece quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità per il ricorrente. La condotta collaborativa dell’Amministrazione successiva all’invito del giudice può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, che aveva accolto la sua domanda nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Dicastero, ritualmente intimato, si è costituito in resistenza. Con decreto presidenziale, il Presidente della Sezione ha invitato l’Amministrazione a valutare la spontanea esecuzione della sentenza ottemperanda, onde evitare ulteriori aggravi e connesse responsabilità.
In vista dell’udienza camerale, il Ministero ha prodotto in giudizio documentazione comprovante l’integrale esecuzione di quanto statuito dalla sentenza ottemperanda. All’udienza del 14 luglio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che risulta agli atti, e non è stato smentito dalla ricorrente, che la pretesa azionata con il ricorso abbia trovato, pur dopo la sua proposizione, piena e integrale soddisfazione. La documentazione prodotta dall’Amministrazione ha comprovato l’avvenuta esecuzione del giudicato, facendo così venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo quando la parte originariamente ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. Tale istituto si differenzia ontologicamente dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità per il ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione e l’interesse a ricorrere.
Nella fattispecie, l’ottenimento del bene della vita in via amministrativa ha reso superfluo l’accertamento giurisdizionale, sicché il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra le parti. Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ravvisato giusti motivi per la compensazione, avuto riguardo alla successiva condotta collaborativa dell’Amministrazione, intervenuta dopo il decreto presidenziale di invito all’esecuzione spontanea.
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Nota della Redazione
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