Prescrizione dei crediti retributivi e atti interruttivi non contestabili in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9647 del 13.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di crediti retributivi, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio e la valutazione dell’idoneità degli atti a interrompere la prescrizione costituiscono indagini di fatto, affidate al giudice di merito e censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di interpretazione. Il ricorrente che deduca la violazione dell’art. 1362 cod. civ. non può limitarsi a prospettare una lettura alternativa del documento, dovendo precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dal canone invocato. Ai fini dell’effetto interruttivo, l’atto deve contenere l’indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione della pretesa e l’intimazione o richiesta scritta di adempimento, senza necessità di formule solenni. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, non è assistito da un regime di stabilità: per i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge Fornero, il termine decorre dalla cessazione del rapporto.
Il Fatto
Un consorzio di bonifica, in liquidazione, era stato convenuto da due lavoratori con ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento di voci retributive, contingenza ed EDR. Il tribunale, in parziale accoglimento delle opposizioni, aveva revocato i decreti e condannato il consorzio ai soli emolumenti maturati dal 18 luglio 2012, ritenendo prescritti i crediti anteriori.
La Corte d’appello, riuniti gli appelli dei lavoratori, aveva riconosciuto l’aumento del 10% sull’indennità di contingenza dall’1 gennaio 2006, ritenendo idonee all’interruzione della prescrizione le intimazioni di pagamento relative alla sola contingenza, e aveva confermato la condanna per le altre somme dal 18 luglio 2012. Il consorzio ha proposto ricorso principale, i lavoratori ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo con cui il consorzio deduce la violazione dei canoni ermeneutici, in particolare del criterio letterale, nell’interpretazione delle missive ritenute interruttive. La Corte ricorda che chi ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili non può contestare in cassazione la scelta alternativa del giudice del merito, la cui indagine è censurabile solo per violazione dei canoni legali di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.
Nel caso concreto, il ricorrente non contesta la ricostruzione dell’istituto della prescrizione, ma la violazione del canone letterale, senza precisare in quale modo il giudice di appello se ne sia discostato. La censura si risolve in una mera istanza di rivalutazione dei documenti, inammissibile in sede di legittimità. La sentenza impugnata, del resto, valorizza proprio la lettera delle intimazioni, che richiamano espressamente la finalità di interruzione della prescrizione.
Il secondo motivo attiene al regime della prescrizione dopo l’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012. Il consorzio sostiene che le modifiche all’art. 18 legge n. 300 del 1970 non avrebbero inciso sul regime prescrizionale anche per le imprese con più di quindici dipendenti. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., perché la sentenza ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte.
Richiamando l’orientamento consolidato, la Corte ribadisce che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità: per tutti i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto.
Quanto al ricorso incidentale dei lavoratori, che lamentano l’estinzione per prescrizione dei crediti maturati prima del 18 luglio 2012, il mezzo è parimenti inammissibile: sotto l’apparente violazione di legge, esso chiede un riesame dei documenti ritenuti idonei a interrompere la prescrizione per la sola contingenza, proponendone una lettura più ampia. Si tratta di sindacato di merito, estraneo al giudizio di legittimità. Il ricorso principale e quello incidentale sono pertanto dichiarati inammissibili, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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