Inquadramento nel 4° livello dell’Area 3 del CCNL Creditizio e necessità della posizione sovraordinata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4043 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, può riconoscere al lavoratore che abbia chiesto l’inquadramento in una qualifica superiore un livello intermedio tra quello rivendicato e quello formalmente attribuito, purché la relativa domanda sia supportata da adeguate allegazioni fattuali. In tema di interpretazione dei contratti collettivi, i profili professionali, ancorché definiti “esemplificativi”, delineano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate. Ne consegue che, ai fini dell’inquadramento nel 4° livello della 3^ Area professionale del CCNL Settore Creditizio, è necessaria una posizione di sovraordinazione del lavoratore rispetto a un numero minimo di altri dipendenti, non potendosi attribuire tale livello in assenza di attività di coordinamento, preposizione o controllo. In materia di prescrizione dei crediti di lavoro, per i rapporti non assistiti da stabilità, il termine decorre, ex artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il Fatto
Un lavoratore inquadrato nell’Area 3, livello III, del CCNL Settore Creditizio, addetto all’ufficio legale di una banca, rivendicava lo svolgimento di mansioni superiori da qualifica di quadro, chiedendo il riconoscimento del corretto inquadramento sin dal 2004. Il Tribunale di Milano rigettava il ricorso, ma la Corte d’Appello di Milano, in riforma parziale, riconosceva il diritto all’inquadramento nell’Area 3, IV livello, con decorrenza dal 10.8.2005, condannando la società al pagamento delle relative differenze retributive.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha innanzitutto scrutinato il primo motivo di ricorso, con cui la banca deduceva il vizio di ultrapetizione per avere il giudice d’appello riconosciuto un livello intermedio non richiesto. Il motivo è stato ritenuto infondato, in conformità al principio, già espresso da Cass. n. 32138/2023, secondo cui il giudice può riconoscere una qualifica intermedia tra quella richiesta e quella attribuita, a condizione che il lavoratore abbia prospettato gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di tali mansioni. Nel caso di specie, la domanda conteneva una richiesta di “diverso inquadramento” che legittimava la pronuncia.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha ritenuto erronea l’interpretazione dell’art. 93 del CCNL di Settore seguita dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato la natura “esemplificativa” dei profili professionali del 4° livello per prescindere dal requisito del coordinamento di altri lavoratori. Il Collegio ha osservato come l’art. 90 del CCNL qualifichi i profili come “caratteristiche essenziali” del contenuto professionale delle figure, e come i due profili del 4° livello siano accomunati dalla posizione sovraordinata del lavoratore, espressa nella preposizione a una struttura con almeno otto elementi o nella coadiuvazione di un quadro o dirigente con responsabilità anche su almeno altri nove elementi coordinati.
La declaratoria comune ai livelli 2°, 3° e 4°, pur utilizzando l’avverbio “generalmente”, non può condurre a ritenere irrilevante il dato caratterizzante del livello più elevato, pena la sovrapposizione con il 3° livello, già posseduto dal lavoratore. In conclusione, il giudice del rinvio dovrà riesaminare il caso alla luce della corretta esegesi della norma collettiva, che esige un preciso numero minimo di sottoposti per l’accesso al 4° livello. Il terzo motivo, concernente la prescrizione, è stato infine ritenuto infondato, in conformità al principio enunciato da Cass. n. 26246/2022, cui il Collegio ha inteso dare continuità.
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Nota della Redazione
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