Prescrizione del credito bancario e natura delle rimesse in conto corrente (Cass. civ. Sez. I n. 7030 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti bancari, a fronte dell’eccezione di prescrizione del credito avanzata dalla banca contro la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista, grava su quest’ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse. Il giudice è tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita, anche in assenza di specifica allegazione, trattandosi di eccezione in senso lato. Egli non può tuttavia presumere il carattere ripristinatorio dei versamenti dalla sola esistenza del conto corrente, senza valutare allegazione e prova di affidamenti concessi. La decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio dei versamenti, che matura dalla data del pagamento qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa un’apertura di credito.
Il Fatto
Una società correntista si opponeva all’esecuzione immobiliare avviata da una banca per il recupero di interessi, commissioni di massimo scoperto e saldi di conto corrente. Contestava l’applicazione di interessi ultralegali non concordati, la capitalizzazione anatocistica vietata dall’art. 1283 c.c. e sosteneva di essere creditrice di somme da restituire.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, accertando crediti della correntista verso gli istituti. La Corte d’appello rigettava i gravami delle banche e accoglieva in parte l’appello incidentale. Avverso tale pronuncia la banca principale e le altre intervenute proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i motivi comuni sulla consulenza tecnica d’ufficio. Richiamando le Sezioni Unite n. 3086 del 2022, ribadisce che il consulente, nei limiti dell’incarico e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti, anche prescindendo dall’allegazione delle parti. Il consenso delle parti ex art. 198 c.p.c. è richiesto, ma la sua assenza integra una nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., che la parte deve dedurre indicando il pregiudizio concreto subito dal diritto di difesa. Nella specie il consenso non era stato acquisito e il giudice aveva autorizzato l’uso della documentazione senza sentire prima le parti, ma aveva disposto verifiche a tutela del contraddittorio e la ricorrente non aveva prospettato alcun pregiudizio effettivo.
I primi due motivi sono pertanto respinti, il primo come inammissibile, il secondo in parte inammissibile e in parte infondato, non ravvisandosi violazione dell’art. 2697 c.c. poiché la produzione era stata effettuata dalla parte onerata e prima di ogni decadenza istruttoria.
Il terzo motivo è invece accolto. La Corte premette che l’eccezione di prescrizione risultava formulata fin dal primo grado, come emergente dalla stessa sentenza impugnata, e respinge l’eccezione contraria della correntista. Nel merito richiama il proprio orientamento (Sez. I n. 31927 del 2019, Sez. I n. 2660 del 2019): eccepita dalla banca la prescrizione, spetta al cliente allegare e provare l’esistenza di un’apertura di credito che qualifichi il versamento come mero ripristino della disponibilità accordata. Il giudice di merito, invece, aveva presunto la natura ripristinatoria delle rimesse sulla sola base dell’esistenza del conto corrente, senza valutare l’allegazione e la prova di affidamenti.
Accolto il terzo motivo e assorbito il quarto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione. Il ricorso incidentale di una banca è dichiarato inammissibile per difetto di gravame sul capo che aveva visto soccombente la correntista, non vertendosi in ipotesi di causa inscindibile; quello dell’altra è dichiarato estinto per rinuncia.
Nota della Redazione
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