Giudicato civile sulla prescrizione credito quote latte prevale su diniego autotutela AGEA (TAR Lombardia n. 252 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi nel processo civile, che accerta la prescrizione del credito per il prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino, è vincolante per il giudice amministrativo investito dell’impugnazione del diniego di autotutela. L’Amministrazione che non contesti né la circostanza dedotta né il passaggio in giudicato della pronuncia civile non può opporre la persistenza del credito. Il ricorso avverso il diniego di autotutela va quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, restando la compensazione delle spese rimessa alla valutazione di complessità delle questioni.
Il Fatto
L’azienda agricola ricorrente, produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime europeo delle c.d. quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato il provvedimento del 2 giugno 2022 con cui AGEA ha respinto la propria istanza di annullamento in autotutela delle comunicazioni del prelievo supplementare relative alle annate agrarie 2005/06, 2007/08 e 2008/09, già oggetto di cartella di pagamento e di successiva intimazione.
L’istanza di autotutela era fondata, in particolare, sull’intervenuta prescrizione decennale degli importi pretesi. Il diniego aveva invece negato il perfezionamento della prescrizione, adducendo l’esistenza di atti interruttivi. Nel ricorso la ricorrente ha insistito sull’eccezione di prescrizione e, nelle more del giudizio, ha documentato che il credito era già stato dichiarato prescritto con sentenza del giudice civile, passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente la deduzione di prescrizione e il sopravvenuto giudicato civile. La ricorrente ha dimostrato che, con pronuncia del Tribunale di Bergamo, seconda Sezione Civile, n. 1005 del 19 febbraio 2022, divenuta definitiva, il credito di AGEA relativo alle imputazioni di prelievo riferite alle annate agrarie oggetto del giudizio è stato dichiarato prescritto, esattamente come eccepito nell’istanza di autotutela rigettata.
Il passaggio argomentativo decisivo riguarda il comportamento processuale dell’Amministrazione. AGEA, costituendosi, non ha contestato la circostanza dedotta dalla ricorrente, peraltro documentale, né l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile. La difesa è stata inoltre depositata solo quattro giorni prima dell’udienza di discussione, risultando tardiva rispetto ai termini di cui all’art. 73 c.p.a., e contenente deduzioni generiche e non riferite alla questione specifica oggetto della materia del contendere.
Il Tribunale sottolinea come la memoria tardiva non possa essere valutata ai fini del giudicare, salvo che per la costituzione in giudizio dell’Amministrazione. Ne deriva che il thema decidendum si concentra sull’accertamento già coperto da giudicato, che ha dichiarato la prescrizione del credito vantato da AGEA per le annate agrarie per cui è causa.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto, in ragione dell’accertamento definitivo operato dal giudice civile. Il provvedimento di diniego di autotutela è stato pertanto annullato. Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato giusti motivi per disporne l’integrale compensazione, in considerazione della complessità e della particolarità delle questioni che hanno caratterizzato il contenzioso in materia di quote latte, con esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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