Condono edilizio: obbligo di preavviso di rigetto e divieto di integrazione postuma (TAR Sicilia n. 1629 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, ivi compresi quelli di sanatoria e di condono edilizio, il responsabile del procedimento deve comunicare tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990. La relativa omissione rende illegittimo il provvedimento di diniego, anche quando il procedimento presenti natura vincolata, ove il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto fornire all’Amministrazione elementi utili per la decisione. Il privato che deduca la lesione delle garanzie partecipative deve però indicare gli elementi fattuali o valutativi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento. Le ragioni ulteriori esposte dall’Amministrazione soltanto negli scritti difensivi integrano una motivazione postuma, in contrasto con il divieto di integrazione successiva del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’unità abitativa in Comune di Palermo, ha acquistato a titolo derivativo un immobile costruito senza titolo edilizio, per il quale il precedente dante causa aveva presentato nel 1986 istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985. Dopo un accesso documentale, il ricorrente ha appreso che il fabbricato non risultava esistente alla data limite del 01.10.1983 e presentava una conformazione diversa, per volumi e superfici, da quella attestata nella planimetria allegata all’istanza di condono.
Ha quindi chiesto al Comune di rettificare l’istanza pendente, producendo una planimetria conforme allo stato dei luoghi e invocando la regolarizzabilità dell’opera ai sensi della successiva legge n. 724/1994, in forza della determinazione dirigenziale n. 1 del 14.04.2022. Il Comune ha rigettato la richiesta di rettifica con la nota impugnata. Il ricorrente ha proposto ricorso, lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina in via prioritaria, per economia dei mezzi processuali, il motivo relativo alla mancata comunicazione dei motivi ostativi. Rileva che l’art. 10 bis legge n. 241/1990 impone all’Amministrazione di comunicare tempestivamente agli istanti i motivi ostativi prima dell’adozione formale di un provvedimento negativo, riconoscendo agli interessati la facoltà di controdedurre e di produrre nuova documentazione entro dieci giorni.
Il Collegio richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’istituto del preavviso di rigetto, per la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio. È pertanto illegittimo il diniego non preceduto dalla comunicazione, perché preclusivo della piena partecipazione al procedimento e della possibilità di un apporto collaborativo capace di condurre a una diversa conclusione.
Il Tribunale precisa che la violazione del contraddittorio procedimentale è idonea a inficiare la legittimità del provvedimento anche nei procedimenti vincolati, quale quello di sanatoria, quando il contraddittorio avrebbe potuto fornire elementi utili in ordine alla ricostruzione dei fatti o all’esatta interpretazione delle norme. Affinché la violazione rilevi, il privato deve però indicare gli elementi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
Non convince la difesa comunale, secondo cui la mancanza dei requisiti volumetrici renderebbe irrilevante l’omissione. Il Tribunale osserva che tale aspetto non è stato mai rappresentato dall’Amministrazione nel corso del procedimento. Soltanto con le controdeduzioni difensive il Comune ha giustificato i provvedimenti, senza peraltro fornire elementi di riscontro certo.
Tale modo di procedere contrasta con il generale divieto di integrazione postuma del provvedimento, richiamato dalla giurisprudenza amministrativa. Gli atti gravati sono pertanto annullati per violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990, fatti salvi i nuovi provvedimenti dell’Amministrazione. Il Tribunale delimita l’effetto conformativo precisando che i profili attinenti all’effettiva volumetria del cespite restano estranei alla decisione e devono essere accertati dall’Amministrazione. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.