Esecuzione del giudicato sulla Carta del Docente e nomina del Commissario (TAR Sicilia n. 2250 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo costituito da sentenza del giudice ordinario è passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto legge 31/12/1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28/02/1997, n. 30. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ne ordina l’esecuzione entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il Commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non tollera interferenze da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Al Commissario dirigente di un Ministero non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5 sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito in ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto al contributo alla formazione professionale. La decisione, notificata all’Amministrazione, non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Davanti al TAR Sicilia la docente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del titolo e alla nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., accertando la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di Cancelleria, e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Su queste basi il ricorso è stato accolto e l’Amministrazione è stata condannata a dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Il TAR ha poi disciplinato l’ipotesi di inerzia: per il caso di decorso infruttuoso del termine provvederà, su istanza di parte e in ulteriori sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.
Sul compenso del Commissario, il Collegio ha richiamato l’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. La norma, pur dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi in materia di equa riparazione, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a una serie di precedenti conformi.
Il TAR ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Ha infine imposto al Commissario il deposito telematico di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con utilizzo del modulo dedicato agli ausiliari del giudice, compilato, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC indicato.
Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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