Prescrizione del credito da sanzioni stradali eccepibile senza limiti temporali (Cass. civ. Sez. III n. 561 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell’estinzione per prescrizione del credito oggetto dell’intimazione, maturata nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta senza limiti temporali con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell’interesse ad agire. La contestazione ha ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l’esistenza stessa del credito e il diritto di procedere alla sua riscossione. All’omessa impugnazione della cartella notificata per crediti da sanzioni amministrative non può riconoscersi l’effetto di “copertura” di tutte le questioni che la parte avrebbe potuto avanzare. Il giudicato interno formatosi sull’ammissibilità dell’iniziativa processuale limita l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione, qualificata ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento recante sanzioni amministrative dell’anno 2007, dell’importo di Euro 29.344,08, emessa su richiesta di un ente creditore locale. Aveva conosciuto la pretesa mediante acquisizione di un estratto di ruolo e affermava l’intervenuta prescrizione del credito, sul presupposto dell’omessa notifica della cartella e del decorso di un quinquennio tra l’accertamento e l’acquisizione dell’estratto.
Il Giudice di Pace respingeva l’eccezione di inammissibilità e, nel merito, rigettava la domanda, ritenendo la cartella regolarmente notificata e non maturata la prescrizione. Il Tribunale, in appello, confermava la pronuncia, qualificando tardiva l’azione. Il ricorrente impugnava la decisione con due motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che il giudice di primo grado si era espressamente pronunciato sull’ammissibilità dell’iniziativa processuale. Il giudicato interno su tale statuizione comporta l’inapplicabilità dello ius superveniens rappresentato dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022: l’applicabilità della norma sopravvenuta, anche nei giudizi pendenti, trova il suo limite nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse.
Il primo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., è dichiarato inammissibile perché non attinente alla ratio decidendi. Il Tribunale non ha riqualificato l’azione, non avendo ricondotto la domanda a una disposizione diversa dall’art. 615 c.p.c.; il richiamo alle Sezioni Unite n. 22080 del 2017 era volto solo a supportare la declaratoria di inammissibilità per tardività.
Il secondo motivo è accolto. Il Tribunale aveva ritenuto che la parte dovesse eccepire la prescrizione già maturata entro il termine di trenta giorni per impugnare la cartella. Il ragionamento è errato: il richiamo alle Sezioni Unite n. 22080 del 2017 è inappropriato, perché quella pronuncia riguarda l’impugnazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, con decorrenza dalla conoscenza della pretesa creditoria manifestata con la cartella o con l’avviso ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973.
Nella specie non risulta un’opposizione “recuperatoria” per omessa notificazione del verbale: la prescrizione eccepita è maturata dopo l’accertamento e prima della notificazione della cartella. Inoltre, mentre nell’ordinamento tributario ogni eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, all’omessa impugnazione della cartella per sanzioni amministrative non può riconoscersi il medesimo effetto di copertura. L’assenza di un termine decadenziale per contestare la cartella, correlata alla facoltà di far valere l’estinzione del credito anche dopo l’inizio dell’esecuzione esattoriale, non impedisce di eccepire la prescrizione in un momento successivo, senza acquiescenza né effetto sanante dell’atto non impugnato.
La Corte ribadisce il principio già formulato con la Sez. III n. 18152 del 2024, in fattispecie in parte sovrapponibile, e in accoglimento del secondo motivo cassa la sentenza impugnata, con rinvio al giudice d’appello in persona di diverso giudice, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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