Estratto di ruolo non impugnabile salvo pregiudizio dimostrato (Cass. civ. Sez. 2 n. 3272 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021 convertito dalla legge n. 215 del 2021, trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Il debitore che agisce in giudizio deve dimostrare che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In mancanza di tale allegazione, l’azione impugnatoria è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale, impugnando gli estratti di ruolo relativi a cinque cartelle di pagamento emesse per crediti erariali iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate. Deduceva la mancata notifica delle cartelle e l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, nonché la nullità delle cartelle per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi di mora.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, dichiarando prescritte le pretese creditorie. La Corte d’Appello di Firenze rigettava il gravame dell’Agenzia, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, vertente sulla sopravvenuta prescrizione del credito. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rileva che, nelle more del giudizio di legittimità, è entrato in vigore l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, che ha disciplinato i limiti di impugnabilità dell’estratto di ruolo, rendendolo non impugnabile salvo specifiche eccezioni. La norma, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, si applica ai processi pendenti, avendo plasmato l’interesse ad agire quale condizione dell’azione avente natura dinamica, che può assumere diversa configurazione fino al momento della decisione.
Il controricorrente non ha allegato né documentato alcun potenziale pregiudizio derivante dalla mera iscrizione a ruolo, né ha dimostrato di versare in una delle ipotesi tassative previste dalla norma sopravvenuta, ricorrendo alle procedure di cui all’art. 372 c.p.c. per la produzione di nuova documentazione in sede di legittimità. Non osta all’applicazione della norma sopravvenuta alcun giudicato interno sull’ammissibilità del ricorso, attenendo le questioni alla proponibilità dell’azione.
La Corte dichiara pertanto l’inammissibilità dell’azione impugnatoria esperita con il ricorso introduttivo, cassando senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, ravvisandosi giusti motivi nella necessità di applicare una norma sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso per cassazione.
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Nota della Redazione
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