Mutamento del rito e giudicato esterno non deducibile in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 2457 del 02.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento del rito disposto dal giudice d’appello non integra la questione rilevata d’ufficio che, a norma dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., impone l’assegnazione alle parti di un termine per memorie, quando non modifica il quadro fattuale e non determina sviluppi inattesi della lite. L’eccezione di giudicato esterno non è deducibile per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito; è invece opponibile in sede di legittimità se formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito, purché la censura sia specifica. In tema di sanzioni amministrative, la questione non affrontata dalla sentenza d’appello e non sottoposta al giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità. Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo anche per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un verbale di contestazione del personale dell’Anas, con il quale gli erano state inflitte una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, per violazione dell’art. 22 del codice della strada in materia di accessi alla pubblica via. Il Giudice di pace, in parziale accoglimento dell’opposizione, aveva confermato la sanzione pecuniaria e annullato quella accessoria.

Il Tribunale di Matera, in sede di appello proposto dalla parte privata e di appello incidentale della Prefettura, respingeva l’impugnazione principale e, accogliendo quella incidentale, confermava anche l’obbligo di ripristino. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre la Prefettura ha depositato un mero atto di costituzione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., lamentando che il Tribunale, dopo avere trattato la causa con il rito ordinario, avesse mutato il rito e deciso applicando l’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 e l’art. 437 cod. proc. civ., senza sentire i difensori e così pregiudicando l’attività difensiva, anche in relazione a un asserito giudicato esterno.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Il secondo comma dell’art. 101 cod. proc. civ. riguarda la rilevazione d’ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non considerati dalle parti, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 30883 del 03.12.2024. Nella specie il mutamento del rito e la decisione all’udienza nella quale le parti avevano depositato note con le rispettive conclusioni, con trattazione scritta ex art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, non avevano modificato il quadro fattuale né determinato quello sviluppo inatteso che rende necessaria l’instaurazione del contraddittorio.

Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 22 del codice della strada, sostenendo che la sanzione accessoria non si applica quando le opere possono essere regolarizzate con autorizzazione successiva. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, perché introduce una questione che la sentenza d’appello non affronta e che non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorrente deve indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione sia stata dedotta, essendo preclusa in cassazione la prospettazione di temi nuovi.

Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2909 cod. civ., per contrasto con il giudicato esterno rappresentato da una sentenza del Tribunale di Matera intervenuta tra le stesse parti. Anche tale censura è stata giudicata inammissibile: l’eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, mentre è opponibile in legittimità se formatosi dopo la sua conclusione, come precisato dalla Sez. I n. 5370 del 29.02.2024. Nel caso concreto la censura è risultata aspecifica, mancando l’indicazione degli elementi idonei a inferire il passaggio in giudicato della sentenza invocata.

Il ricorso è stato dunque respinto. La Corte non ha disposto sulle spese, poiché la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre attestato l’obbligo del ricorrente, ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, rilevando il solo elemento oggettivo del tenore della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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