Scarichi senza autorizzazione: risponde l’ente gestore del servizio idrico che non vigila sulla rete fognaria (Cass. civ. Sez. 2 n. 12787 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ente gestore del servizio idrico integrato, titolare della rete fognaria, è responsabile dell’illecito amministrativo di scarico di acque reflue senza autorizzazione, ai sensi dell’art. 133, secondo comma, d.lgs. n. 152/2006, per il mancato controllo e la mancata attività manutentiva sugli scarichi ricompresi nella rete stessa, essendo a tal fine deputato a ottenere il titolo abilitativo di cui all’art. 124, secondo comma, del medesimo decreto. La responsabilità non è esclusa dal contratto di appalto avente ad oggetto la gestione dell’impianto, qualora non risulti provato il trasferimento all’appaltatore dei poteri decisionali di vertice nella scelta delle misure tecniche, organizzative e finanziarie. In tal caso, il gestore che mantenga pieni poteri di ingerenza e controllo risponde dell’illecito in qualità di autore della condotta omissiva. È inammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in presenza di una doppia conforme, quando non si alleghi un iter decisionale differente tra i due gradi di merito.

Il Fatto

La società, gestore del servizio idrico integrato, proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia le aveva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per lo scarico di acque reflue provenienti dalla rete fognaria di un centro abitato, non servita da impianto di depurazione, in assenza dell’autorizzazione. L’ente deduceva la mancata individuazione del trasgressore, la titolarità dell’autorizzazione per lo scarico finale e l’estraneità dei soggetti che avevano realizzato gli scarichi abusivi.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, e la Corte d’appello confermava, rilevando che la società era a conoscenza dell’esistenza degli scarichi abusivi ed era rimasta inerte. Avverso la sentenza d’appello, la società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha dichiarato il primo motivo infondato, affermando che l’ente gestore del servizio idrico integrato, titolare della rete fognaria, è soggetto agli obblighi inerenti alla rete stessa, incluso quello di munirsi dell’autorizzazione allo scarico. Nel caso di specie, l’accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, ha verificato che le acque reflue provenivano dalla rete fognaria dell’abitato e che l’ente, sollecitato dalla Provincia e dalla Regione, non aveva assunto alcuna iniziativa per eliminare gli scarichi o regolarizzarli.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha distinto le due censure: la prima, relativa all’omesso esame di un fatto decisivo, è stata dichiarata inammissibile, in quanto la sentenza impugnata era conforme a quella di primo grado (c.d. doppia conforme) e la ricorrente non aveva dedotto la diversità dell’iter logico-argomentativo delle due pronunce di merito.

La seconda, relativa alla violazione di legge per l’errata individuazione del trasgressore, è stata ritenuta infondata. La Corte ha precisato che, in caso di scarichi di nuova realizzazione, risponde l’autore materiale della condotta e non il formale intestatario dell’autorizzazione. Tuttavia, nel caso concreto, è stato accertato che la società aveva mantenuto pieni poteri di ingerenza e controllo sulla gestione dell’impianto e degli scarichi; non risultava, invece, che il contratto di appalto avesse trasferito all’appaltatrice i poteri decisionali di vertice necessari per eseguire interventi sugli impianti. La società, quindi, era da considerarsi autore della condotta omissiva di mancato controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *