Estinzione del giudizio di resa del conto per intervenuto deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 9 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, promosso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., il tardivo deposito dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile e della pertinente parificazione da parte dell’amministrazione, effettuato nel termine perentorio assegnato dal giudice designato, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La pronuncia di estinzione va resa nella forma della sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., quale forma più idonea al raggiungimento dello scopo ex art. 38, comma 2, c.g.c.. Per l’esito del giudizio non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla locale Procura regionale, ai sensi dell’art. 140 c.g.c., il mancato deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 da parte degli agenti contabili di un ente locale, con riferimento alla gestione della riscossione dei proventi del servizio di trasporto scolastico.
All’esito degli approfondimenti istruttori, la Procura accertava che nessuno dei conti di detti esercizi risultava depositato presso la Segreteria e che il conto del solo esercizio 2020, pur presentato all’amministrazione, non era stato parificato. Individuato l’agente contabile tenuto alla presentazione, la Procura promuoveva il giudizio per la resa del conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c..
La Motivazione della Corte
Con decreto del giudice designato, l’agente contabile era stato assegnato un termine perentorio per la presentazione all’amministrazione di appartenenza dei conti non ancora depositati; all’ente locale era stato assegnato un ulteriore termine per il deposito in Segreteria dei conti corredati delle pertinenti parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno.
La Procura regionale, rappresentando che l’amministrazione aveva provveduto al deposito dei conti giudiziali tramite l’applicazione informatica dedicata, chiedeva la fissazione dell’udienza camerale per la definizione del giudizio.
Il giudice monocratico rileva che i conti sono stati depositati nei termini assegnati. Da tale deposito discende il venir meno dell’interesse alla pronuncia e, dunque, la cessata materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
Quanto alla forma del provvedimento, la Corte ritiene che essa debba essere quella della sentenza, in applicazione dell’art. 144 c.g.c. e, in ogni caso, trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c..
Il giudice esclude infine la pronuncia sulle spese, non essendovi luogo in ragione dell’esito del giudizio. La decisione è resa in composizione monocratica e definisce il procedimento con dichiarazione di estinzione.
Nota della Redazione
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