Prescrizione del danno da esondazione e conoscibilità del nesso causale (Cass. civ. Sez. Un. n. 15418 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo della prescrizione decorre dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe potuto avere con l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno al comportamento del terzo, ai sensi dell’art. 2935 c.c. Tale conoscenza può desumersi anche dalle iniziative giudiziarie e dalle decisioni che facciano insorgere nei danneggiati l’affidamento su quella rapportabilità, in via potenziale: il rinvio a giudizio dell’imputato o la sua condanna in primo grado sono elementi sintomatici idonei allo scopo, mentre non lo è la semplice instaurazione del procedimento penale o lo svolgimento delle indagini. Non è necessario l’accertamento definitivo del nesso eziologico. L’accertamento sulla decorrenza della prescrizione è indagine di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e privo di errori logici o di diritto.

Il Fatto

Alcuni soggetti danneggiati dall’esondazione di un fiume, avvenuta nell’aprile 1992, avevano agito nel 2017 davanti al tribunale regionale delle acque pubbliche nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo il residuo risarcimento dei danni. Essi avevano già ricevuto indennizzi parziali tra il 1994 e il 1998, erogati in forza della legge n. 505/1992 e di una legge regionale, prima di qualsiasi accertamento di responsabilità.

Il Ministero eccepiva la prescrizione. Il giudice di primo grado la riteneva maturata, applicando il termine decennale ex art. 2947, terzo comma, cod. civ. e collocando la decorrenza al rinvio a giudizio del funzionario che aveva curato progettazione e direzione dei lavori. La sentenza di apporto confermava, sicché la pretesa risultava prescritta al momento della messa in mora del marzo 2015. I danneggiati ricorrevano per cassazione, dolendosi della falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e sostenendo che il termine dovesse decorrere solo dall’esito del processo penale.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno affrontato la questione del dies a quo della prescrizione nel risarcimento del danno da illecito, muovendo dal principio per cui il termine decorre da quando il diritto può essere fatto valere. La regola sostanziale è che rileva il momento in cui il danneggiato acquisisca, o possa acquisire con ordinaria diligenza, la conoscenza della riconducibilità causale del pregiudizio alla condotta del terzo.

La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata — Cass. S.U. n. 576/2008, Cass. n. 27337/2008, Cass. n. 12699/2010, Cass. n. 1263/2012, Cass. n. 11097/2020 — e il precedente specifico sulla medesima vicenda alluvionale. Con Cass. S.U. n. 2146/2021 era stato affermato che la conoscenza tecnico-scientifica dell’incidenza causale delle carenze di progettazione e manutenzione non può desumersi dalla mera percezione dell’evento meteorologico. Con Cass. S.U. n. 4115/2022 si era precisato che il giudice di merito incorre in errore di sussunzione quando ometta del tutto l’indicazione dei fatti sintomatici che avrebbero consentito di percepire i difetti delle opere e il nesso causale.

Nel caso concreto, tuttavia, il giudice di merito non era incorso né in un errore di sussunzione né in un difetto di motivazione: aveva individuato un elemento sintomatico specifico, il rinvio a giudizio, idoneo a rendere esercitabile la pretesa. La Corte ha quindi ribadito che il decorso della prescrizione può agganciarsi anche alle iniziative giudiziarie che facciano insorgere nei danneggiati un affidamento, sia pure potenziale, sulla riferibilità del danno alla condotta del terzo, escludendo la necessità dell’accertamento definitivo del nesso eziologico.

Su un piano processuale, le Sezioni Unite hanno confermato che l’accertamento sulla decorrenza della prescrizione è indagine di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in legittimità in assenza di vizi logici o di diritto o di vizi della motivazione rilevanti ai sensi del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato da Cass. S.U. n. 8053/2014. Il ricorso è stato così rigettato, con condanna dei ricorrenti ai compensi in favore del Ministero e con l’applicazione delle sanzioni del terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., per essersi la decisione conformata alla proposta formulata sulla base di un orientamento consolidato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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