Prescrizione decennale dei buoni postali fruttiferi dalla data di scadenza del titolo (Cass. civ. Sez. 1 n. 22983 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione dei diritti derivanti da un buono postale fruttifero, rimodulata dall’art. 8, primo comma, d.m. 19 dicembre 2000, è decennale e decorre dalla data di scadenza del titolo, non già dal termine dell’anno solare di scadenza. La nuova disciplina, successiva all’abrogazione dell’art. 176 d.P.R. n. 156/1973, non può essere ibridata con la precedente, che individuava il termine di prescrizione in cinque anni decorrenti dal 1° gennaio successivo all’anno in cui i buoni potevano essere riscossi.
Il Fatto
La società Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, confermando la decisione del Giudice di Pace di Maddaloni, l’aveva condannata al pagamento della somma di euro 1.548,00, oltre spese, a titolo di liquidazione del capitale e interessi relativi a un buono postale fruttifero.
Il Tribunale, rigettando l’appello della società, aveva ritenuto che il termine prescrizionale, eccepito dalla ricorrente, decorresse dal primo giorno successivo alla scadenza del titolo, ossia dal 1° gennaio 2009, e che pertanto l’interruzione operata con la notifica dell’atto di citazione di primo grado, avvenuta il 16 novembre 2018, fosse tempestiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i due motivi di ricorso. Con il primo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 8, primo comma, d.m. 13 ottobre 1995, 8 e 10 d.m. 19 dicembre 2000 e 176 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la prescrizione del diritto alla liquidazione decorresse dal termine dell’anno solare di scadenza e non dalla data di scadenza del titolo. Il secondo motivo formula analoga censura in relazione, all’art. 23 d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.
La Corte ricorda che l’art. 176 d.P.R. n. 156/1973 prevedeva che i buoni postali fruttiferi potessero essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione e che, dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell’avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni.
Tale norma è stata abrogata dall’art. 7 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284. Successivamente, l’art. 8, primo comma, d.m. 19 dicembre 2000 ha stabilito che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
La Suprema Corte rileva che la sentenza impugnata ha applicato una “inammissibile ibridazione” della nuova disciplina con quella previgente: da un lato ha preservato la durata decennale del termine, dall’altro ha importato dalla vecchia normativa la regola della decorrenza, individuata nel 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza del titolo. Nel fare ciò, la Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 23006/2023, Cass. n. 19722/2025, Cass. n. 18831/2025, Cass. n. 18208/2025) che hanno chiarito come, per effetto della nuova disciplina, la prescrizione debba decorrere dalla data di scadenza del titolo.
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda originaria, compensando integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio, in ragione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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