Computo della prescrizione e irretroattività dell’overruling sulla confisca per equivalente (Cass. pen. n. 27214/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione del reato, il rinvio del dibattimento disposto per adesione del difensore all’astensione non determina la sospensione del corso della prescrizione quando la citazione a giudizio dell’imputato sia nulla per omessa notifica, poiché l’omessa in ius vocatio determina la nullità degli atti consecutivi e dipendenti dall’atto nullo, sicché il rinvio non può essere imputato alle scelte e alle richieste della difesa.
Nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore e l’altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice, con la conseguenza che il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione.
In tema di confisca per equivalente, l’overruling delle Sezioni Unite (sentenza Massini n. 13783/2024, dep. 2025) che, superando il consolidato orientamento di opposto tenore, ha escluso la natura punitiva della confisca per equivalente affermandone quella ripristinatoria, non può trovare applicazione retroattiva in malam partem per i reati commessi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto il mutamento giurisprudenziale, non costituendo un prevedibile sviluppo dell’attività nomofilattica, lede il principio di prevedibilità del diritto e l’affidamento del soggetto sul pregresso assetto normativo.
Il mantenimento della confisca in fase di impugnazione, in caso di declaratoria di prescrizione di reati commessi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen. e alla sentenza delle Sezioni Unite Massini, è consentito solo nel caso di confisca in forma diretta e non anche di confisca per equivalente.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Salerno, per il reato di omessa dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) per l’annualità di imposta 2013. Il giudice di appello, nel rigettare l’eccezione di prescrizione, aveva computato quattro periodi di sospensione del termine prescrizionale, per complessivi 458 giorni, tra cui due periodi relativi a rinvii disposti in udienze in cui il difensore aveva aderito all’astensione, e un periodo relativo a un rinvio per assenza dei testi.
Avverso la sentenza di appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’erroneo computo dei periodi di sospensione, e con il secondo, la mancata risposta sulle censure relative al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente contestava in particolare la sospensione dal 22 settembre 2023 al 2 febbraio 2024, in quanto il rinvio era stato disposto per l’omessa notifica all’imputato, non per adesione alla astensione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato con efficacia assorbente sul secondo. Ha esaminato il primo periodo di sospensione contestato (dal 22 settembre 2023 al 2 febbraio 2024). Dall’esame del verbale dell’udienza, la Corte ha rilevato che il rinvio era stato disposto perché l’imputato non era stato ancora avvisato della citazione, e che la notifica era stata disposta a mani proprie a mezzo della polizia giudiziaria. Ha quindi applicato il principio per cui, quando il rinvio è determinato da una causa imputabile al giudice (omessa notifica), la sospensione della prescrizione non può essere computata, anche se il difensore ha aderito all’astensione. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio, uno riferibile alla difesa e l’altro al giudice, deve prevalere quello riferibile al giudice. Ha pertanto escluso i 133 giorni di sospensione contestati, riducendo il termine massimo di prescrizione al 30 novembre 2025, anteriore alla pronuncia di appello del 3 marzo 2026, e ha dichiarato estinto il reato per prescrizione.
La Corte ha poi affrontato, d’ufficio, la questione della confisca per equivalente, disposta in primo grado e confermata in appello. Ha richiamato il mutato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza Massini) che, superando il precedente consolidato indirizzo (sentenza Esposito), ha escluso la natura punitiva della confisca per equivalente e ne ha affermato la natura ripristinatoria, con la conseguente inapplicabilità del principio di irretroattività della norma sfavorevole. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tale overruling non possa trovare applicazione retroattiva in malam partem per i reati commessi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen. e alla pronuncia Massini. Ha argomentato che il mutamento giurisprudenziale, ponendosi in difformità con un orientamento consolidato (anche di Sezioni Unite), non costituisce un prevedibile sviluppo dell’attività nomofilattica e lede il legittimo affidamento del soggetto sul pregresso assetto normativo, in violazione del principio di prevedibilità del diritto, sancito dall’art. 7 CEDU. Ha quindi annullato senza rinvio la confisca per equivalente, limitando il mantenimento della confisca in fase di impugnazione, in caso di prescrizione, alla sola confisca in forma diretta.
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