Prescrizione decennale del buono fruttifero postale trentennale serie O (ABF Collegio di Milano n. 8016 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il buono fruttifero postale della serie O ha durata massima di trent’anni dalla emissione; la circostanza che la tabella dei rendimenti riportata sul retro si arresti al ventesimo anno non è incompatibile con la natura trentennale del titolo, ove il testo del buono rechi espressamente l’indicazione della cessazione della fruttuosità dal 1° gennaio del trentunesimo anno solare successivo all’emissione. Il diritto al rimborso del valore nominale e dei rendimenti maturati si prescrive nel termine decennale decorrente dalla scadenza del titolo, e la mancata consegna del Foglio Informativo non incide sulla individuazione del dies a quo. La clausola del titolo che indica un termine prescrizionale quinquennale non giustifica l’inerzia del creditore, dovendo indurlo semmai a una più tempestiva attivazione.

Il Fatto

La ricorrente, cointestataria di un buono fruttifero postale della serie O emesso il 28 ottobre 1983, ne chiede il rimborso. L’intermediario oppone il diniego fondato sull’intervenuta prescrizione: il titolo, trentennale, sarebbe scaduto e il termine prescrizionale maturato da tempo.

La ricorrente contesta l’eccezione. Sostiene che la tabella dei rendimenti riportata sul retro si arresti al ventesimo anno e che una clausola indichi un termine quinquennale di prescrizione, generando confusione sulla durata effettiva del titolo e sul momento entro cui riscuoterlo. Lamenta inoltre la mancata consegna del Foglio Informativo e la devoluzione delle somme al Fondo rapporti dormienti senza preventiva comunicazione. L’intermediario eccepisce in via pregiudiziale l’incompetenza dell’Arbitro per materia e per tempo e insiste per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto le eccezioni pregiudiziali. Quanto alla competenza temporale, richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022, rileva che la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti maturati: l’eccezione di prescrizione attiene dunque allo svolgimento del rapporto, ancorché sorto prima del sesto anno antecedente al ricorso. Quanto alla competenza per materia, la raccolta del risparmio postale mediante buoni, effettuata per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell’attività di bancoposta ed è assoggettata al TUB, nei limiti di compatibilità con la sua natura.

Nel merito, il Collegio esamina la lamentata oscurità della rappresentazione dei rendimenti. Il titolo reca espressamente l’indicazione secondo cui il buono «dal 1° gennaio del 31° anno solare successivo a quello di emissione» cessa di essere fruttifero. Tale previsione consente di desumere agevolmente che il buono mantiene la fruttuosità sino al compimento del trentesimo anno, in coerenza con la disciplina della serie O. L’arresto della tabella numerica al ventesimo anno non è pertanto incompatibile con la natura trentennale del titolo.

Il periodo di fruttuosità si è concluso il 31.12.2013, con decorrenza della scadenza dal 01.01.2014. Applicando il termine prescrizionale decennale introdotto dal D.M. 19 dicembre 2000, il diritto al rimborso risulta prescritto dal 01.01.2024. Il primo reclamo scritto è stato presentato solo il 21.01.2026, oltre la maturazione della prescrizione, e non risultano altri atti interruttivi anteriori.

Il Collegio esclude poi che la mancata consegna del Foglio Informativo rilevi ai fini del dies a quo, normativamente fissato nella scadenza del buono (Collegio di Coordinamento, decisione n. 11113/2025). Quanto alla clausola che indica un termine quinquennale, l’argomento è privo di pregio: il convincimento circa l’applicabilità del più breve termine avrebbe dovuto indurre il titolare ad attivarsi con maggiore tempestività e non può giustificare il mancato esercizio del diritto. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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