Firma congiunta sul conto cointestato e storno dei bonifici senza vincolo (ABF Collegio di Palermo n. 8019 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel conto corrente cointestato, la previsione contrattuale che impone la firma congiunta di tutti i cointestatari è efficace quando risulti inequivocabilmente sottoscritta dalle parti, anche se il modulo contrattuale non rechi la spunta nell’opzione di dettaglio relativa alla firma congiunta di taluni soltanto. In mancanza di tale specificazione opera l’opzione generale, sicché il vincolo riguarda tutti gli intestatari. Ne consegue la legittimità dello storno dei bonifici disposti da uno solo dei cointestatari in violazione del vincolo, nonché l’insussistenza di alcun pregiudizio patrimoniale risarcibile, essendo le somme rientrate nella disponibilità di un conto comunque cointestato ai ricorrenti. La pendenza di un giudizio di divisione ereditaria tra gli eredi non integra litispendenza né connessione impropria idonea a precludere il ricorso all’ABF, quando l’intermediario sia estraneo a quel contenzioso e difetti la coincidenza di parti e di oggetto.

Il Fatto

Due cointestatarie di un conto corrente, acceso presso un intermediario e riferibile a tre fratelli e alla loro madre, disponevano in filiale due giroconti di pari importo dal conto comune verso i rispettivi conti personali. Le disposizioni venivano firmate singolarmente e l’accredito risultava subito visibile sull’home banking. L’intermediario informava poi le clienti che i bonifici erano stati stornati e che le somme sarebbero rientrate sul conto cointestato, sul rilievo che il rapporto era regolato dal vincolo di firma congiunta.

Le ricorrenti contestavano la difformità tra il contratto originario, privo di spunta nella casella della firma congiunta, e la copia inviata dall’intermediario, recante un flag a penna. Sostenevano che la modifica del regime di firma richiedeva una comunicazione scritta sottoscritta da tutti i cointestatari, mai intervenuta, e chiedevano il riaccredito delle somme. L’intermediario eccepiva l’incompetenza dell’Arbitro per la pendenza di un giudizio di divisione ereditaria e, nel merito, la legittimità degli storni e l’assenza di danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. L’eccezione dell’intermediario è qualificata dallo stesso resistente come attinente alla competenza ratione materiae, ma viene riqualificata come questione di litispendenza. Le Disposizioni ABF [sez. I, par. 4] stabiliscono che non possono proporsi ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria.

Il Collegio esclude però che nel caso concreto ricorra una litispendenza in senso tecnico: l’intermediario è estraneo ai contenziosi civili tra gli eredi e non vi è coincidenza né di parti né di oggetto, investendo l’Arbitro solo un frammento della più ampia controversia. Richiamando il consolidato orientamento dell’ABF (Collegio di coordinamento, dec. n. 5265/2014), si dà conto della nozione ampia di preventiva sottoposizione all’autorità giudiziaria, comprensiva della mera pregiudizialità o comunanza di questioni.

Tale situazione non si realizza nel caso di specie. Della causa di divisione ereditaria si conosce solo l’esistenza, non l’andamento, né consta che alla banca siano state mosse contestazioni sulla disponibilità dei fondi. L’oggetto del procedimento arbitrale è diverso e riguarda la fondatezza dell’eccezione sollevata hic et nunc dall’intermediario circa l’impossibilità di disporre delle somme senza la firma congiunta. Il ricorso è quindi esaminato nel merito.

Nel merito il Collegio ritiene che il contratto stipulato il 22.12.2017, in sostituzione del precedente, imponga inequivocabilmente la firma congiunta dei cointestatari superstiti. Le ricorrenti non negano il contenuto della clausola, ma ne contestano l’inefficacia per la mancanza della spunta nell’opzione indicante se la firma congiunta riguardi tutti o solo alcuni intestatari. In assenza di specificazione, si applica l’opzione generale: il vincolo concerne tutti i cointestatari, richiedendosi una diversa pattuizione per la sola firma congiunta di alcuni.

Sulla base di tale assetto il Collegio non accoglie il ricorso. Restano assorbite le ulteriori domande di interessi moratori e di risarcimento del danno, formulate dalle ricorrenti solo con la memoria di replica e per questo inammissibili, perché estranee al perimetro della valutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *