Società di comodo e diritto alla detrazione IVA: la disapplicazione dell’art. 30 (Cass. civ. Sez. V n. 22249 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 30 della legge n. 724 del 1994, nella parte in cui preclude alle società non operative il rimborso, la compensazione, la cessione e il riporto del credito IVA, confligge con l’art. 9, paragrafo 1, e con l’art. 167 della direttiva 2006/112/CE. La qualità di soggetto passivo IVA deriva dall’esercizio effettivo di un’attività economica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati, e non può essere subordinata al superamento di una soglia di ricavi. Il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte non può dunque essere negato alla società che compia operazioni rilevanti di valore inferiore alla soglia, a prescindere dalla prova di situazioni oggettive ostative. Il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contrastante, salvo che l’amministrazione dimostri con elementi oggettivi un uso fraudolento o abusivo del diritto.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate aveva accertato, per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014, maggiori Ires, Irap e Iva nei confronti di una società immobiliare, riqualificando un complesso edilizio dalla voce beni merce a quella delle immobilizzazioni materiali e applicando così la disciplina delle società non operative.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio, valorizzando la crisi del settore edilizio e l’operatività effettiva della società. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la richiesta di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore, rigettandola: l’istanza ex art. 115 disp. att. cod. proc. civ. deve indicare l’impossibilità di sostituzione mediante delega, non rilevando il mero problema organizzativo del professionista. Disattesa anche l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, risultando il ricorso autosufficiente.

Il nucleo della decisione muove dall’ordinanza interlocutoria n. 16091 del 19 maggio 2022 e dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE del 7 marzo 2024, n. 341, resa in sede pregiudiziale. Il giudice unionale ha stabilito che la nozione di soggetto passivo ha carattere oggettivo e che la qualità non è subordinata al superamento di una soglia di ricavi ragionevolmente attesi dagli asset patrimoniali.

Il diritto alla detrazione costituisce principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e non tollera limitazioni che ne mettano sistematicamente in discussione la neutralità. Le misure nazionali di contrasto a frodi ed evasioni non possono eccedere quanto necessario: spetta all’amministrazione dimostrare gli elementi oggettivi dell’abuso.

Su questa base la Corte conclude che l’art. 30 della legge n. 724 del 1994 confligge con gli artt. 9, paragrafo 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE e va disapplicato. Nella specie, la Commissione tributaria regionale ha accertato in fatto che gli immobili erano beni merce e che l’attività era finalizzata alla vendita: tale accertamento, non sindacabile in sede di legittimità, rende inammissibili le censure dell’Agenzia e infondate le doglianze sulla natura oggettiva delle situazioni ostative.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, essendo le Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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