Omessa indicazione parte in sentenza è errore materiale se identità certa (Cass. civ. Sez. III n. 19999 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa o inesatta indicazione del nome di una parte nell’intestazione della sentenza costituisce un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto del provvedimento risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti. La medesima omissione comporta invece nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., ovvero quando sussista una situazione di incertezza, non eliminabile mediante la lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. Irrilevante è che la parte non sia menzionata nel dispositivo e nell’intestazione, ove ne risultino le esatte generalità e la veste processuale, non potendo l’omissione ridondare sull’individuazione del contenuto e delle ragioni della domanda né sull’efficacia soggettiva della pronuncia.
Il Fatto
Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 1041/2021, aveva accolto la domanda revocatoria proposta da una banca e dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., il contratto con cui un soggetto aveva ceduto la propria partecipazione sociale a due acquirenti, verso i quali l’attrice vantava un credito di rilevante importo. I crediti erano stati nel frattempo ceduti ad altre società, intervenute nel giudizio ex art. 111 cod. proc. civ..
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 547/2024, aveva rigettato sia il gravame principale dei cessionari sia quello incidentale del debitore. Gli acquirenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., perché nell’intestazione e nel dispositivo non compariva il nome di una delle parti del giudizio di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rigettato l’eccezione di improcedibilità del ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era stata notificata il 14 maggio 2024 e il ricorso il 15 luglio 2024, quindi entro il termine breve dell’art. 325 cod. proc. civ.
Sul merito, la Corte ha ribadito il principio secondo cui l’omessa o inesatta indicazione del nome di una parte nell’intestazione della sentenza è un mero errore materiale, quando dal contesto emerga con chiarezza l’esatta identità di tutte le parti, richiamando Cass. n. 1389 del 2025, Cass. n. 14106 del 2023, Cass. n. 19437 del 2019, Cass. n. 22275 del 2017 e Cass. n. 7343 del 2010. Diversamente, la nullità si configura se si deduce la violazione del contraddittorio o se sussiste un’incertezza non eliminabile dalla lettura integrale del provvedimento.
Nel caso concreto, i ricorrenti stessi hanno ammesso che il contraddittorio non è stato violato. La sentenza impugnata, inoltre, non presenta alcuna incertezza sull’identità delle parti: la banca di cui si lamentava l’omissione era in realtà indicata con le sue esatte generalità e nella veste processuale rivestita. La Corte ha quindi ritenuto irrilevante che la menzione non comparisse nel dispositivo e nell’intestazione, non potendo tale omissione incidere sull’individuazione del contenuto e delle ragioni della domanda né sull’efficacia soggettiva della pronuncia.
La Corte ha richiamato anche Cass. n. 20315 del 2022 e la giurisprudenza conforme, secondo cui la declaratoria di inefficacia relativa può essere pronunciata nei confronti del cedente e del cessionario del credito per la cui tutela si agisce con l’actio pauliana. Ha inoltre ribadito la necessità di una lettura non formalistica delle norme processuali, strumentale a una decisione conforme ai canoni del giusto processo.
All’infondatezza del motivo è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità in favore di ciascuna controricorrente e al pagamento di somme ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., oltre all’onere del contributo unificato.
Nota della Redazione
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