Prescrizione maturata prima della sentenza d’appello e rilevabile in cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 27870 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito. Il termine prescrizionale si determina sulla pena edittale massima, senza computare le circostanze attenuanti, e con l’aumento massimo di un quarto in presenza di atti interruttivi. La sospensione del corso della prescrizione, ove risultante dai verbali di udienza, va computata ai fini della verifica del termine. Il giudice di legittimità annulla senza rinvio la sentenza impugnata se il reato risulta estinto prima della sua pronuncia e non emerga la prova evidente dell’innocenza dell’imputato.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di calunnia commesso il 5 giugno 2017. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 13 febbraio 2026, ha confermato la condanna.

Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’intervenuta prescrizione del reato già alla data della decisione d’appello. La questione era stata sottoposta al giudice di merito con note difensive, ma la Corte territoriale non si è pronunciata sul punto. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte di cassazione muove dalla premessa di ammissibilità: la doglianza con cui si deduce l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito integra un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. Il precedente richiamato è quello delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci. Nella specie, il decorso del termine era stato dedotto con memoria depositata per l’udienza tenuta con rito cartolare.

Nel merito, la Corte osserva che l’imputata è stata condannata, con le attenuanti generiche, per un reato commesso il 5 giugno 2017. L’art. 157, comma 2, cod. pen. impone di determinare il tempo necessario a prescrivere avendo riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato, tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale. Ne deriva che il riconoscimento delle attenuanti generiche non incide sul computo del termine prescrizionale.

Poiché il reato di calunnia è punito con pena edittale massima pari ad anni sei di reclusione, il tempo necessario a prescrivere è pari ad anni sei ai sensi dell’art. 157, comma 1, cod. pen., oltre gli eventuali aumenti conseguenti a eventi interruttivi. L’art. 161, comma 2, cod. pen. stabilisce che l’interruzione non può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che in tal caso il reato si prescrive in anni sette e mesi sei dal momento della consumazione.

La Corte dà atto che si sono verificate, nel corso del giudizio di primo grado, due cause di sospensione derivanti dall’astensione del difensore alle udienze del 4 novembre 2024 e del 5 maggio 2025, per complessivi 192 giorni, come risultante dai verbali di udienza. Tenuto conto di tale sospensione, il reato risulta prescritto il 16 giugno 2025, prima dell’emissione della sentenza impugnata. Né appaiono riscontrabili elementi idonei a riconoscere, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la prova evidente dell’innocenza dell’imputata.

La sentenza è pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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