Prescrizione della pena decorre dalla definitività della revoca della sospensione (Cass. pen. Sez. I n. 3787 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata all’adempimento di un obbligo ai sensi dell’art. 165 cod. pen., la revoca del beneficio per inosservanza dell’obbligo non consegue automaticamente, ma richiede un giudizio valutativo del giudice dell’esecuzione e ha pertanto natura costitutiva. Ne deriva che il termine di prescrizione della pena, ai sensi dell’art. 172, comma 5, cod. pen., decorre dal giorno in cui il provvedimento di revoca è divenuto definitivo, e non dalla irrevocabilità della sentenza che ha accertato il reato posto a fondamento della revoca. Il diverso orientamento che fissa il dies a quo alla definitività della condanna riguarda i casi di revoca ex art. 168, comma 1, cod. pen., connotati dalla natura meramente dichiarativa del provvedimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, è stato investito di un’istanza del pubblico ministero volta a ottenere la revoca, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con una precedente sentenza.

La revoca era stata sollecitata perché il condannato, nel termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza, aveva commesso una contravvenzione della stessa indole, accertata con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile. La difesa aveva chiesto dichiararsi l’estinzione della pena per prescrizione, sostenendo che il relativo termine dovesse decorrere dalla definitività della sentenza che aveva accertato il secondo reato. Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la tesi, individuando il momento iniziale del decorso nella definitività del provvedimento di revoca della sospensione. Il condannato ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del momento iniziale del termine prescrizionale della pena nel caso in cui l’esecuzione sia subordinata a una condizione. Il riferimento normativo è l’art. 172, comma 5, cod. pen., applicabile anche alle contravvenzioni per il rinvio dell’art. 173, comma 2, cod. pen., secondo cui il tempo necessario all’estinzione decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

I giudici di legittimità osservano che dalla realizzazione della situazione cui è collegato l’effetto estintivo dipende la possibilità concreta di sottoporre il condannato all’espiazione. L’estinzione della pena presuppone infatti la decadenza dallo ius puniendi, che consegue all’inerzia dell’organo preposto all’attuazione dei giudicati; inerzia che non può ravvisarsi quando l’esecuzione è impedita perché subordinata al verificarsi di un evento condizionante.

La Corte richiama la propria precedente pronuncia Sez. I n. 27449 del 28/6/2005, che distingue i provvedimenti del giudice a seconda del loro carattere ricognitivo o modificativo. L’ordinanza di revoca della sospensione per mancato assolvimento di un obbligo non ha natura meramente ricognitiva, poiché l’inosservanza non comporta come conseguenza automatica la perdita del beneficio: l’interessato può allegare un fatto non imputabile che abbia impedito l’adempimento. La revoca, in questa ipotesi, è il risultato di un giudizio valutativo correlato a un potere discrezionale e ha quindi natura costitutiva.

Il corollario è che, in caso di inosservanza dell’obbligo imposto ex art. 165 cod. pen., il momento iniziale del termine di prescrizione coincide con la data in cui il provvedimento di revoca è divenuto definitivo. La Corte esclude che a diversa conclusione conduca l’orientamento richiamato dal ricorrente: le pronunce citate — Sez. I n. 27328 del 2020, Sez. I n. 11156 del 2015, Sez. I n. 10604 del 2023 — riguardano revoche ex art. 168, comma 1, nn. 1) e 2), cod. pen., nelle quali la causa di revoca è integrata dal semplice passaggio in giudicato della condanna e il provvedimento ha natura dichiarativa di un effetto già verificatosi.

Poiché nel caso di specie la revoca consegue all’inosservanza degli obblighi e ha carattere costitutivo, l’ordinanza impugnata non è stata adottata in violazione di legge. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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