Ricorso contro patteggiamento ammesso solo per i motivi tipizzati (Cass. pen. Sez. VI n. 3759 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Con l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017 n. 103, il legislatore ha tassativamente delimitato i motivi di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta. L’uso del termine «solo», collocato prima dell’elenco dei motivi proponibili, rende inammissibili i ricorsi fondati su profili diversi da quelli tipizzati: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Restano estranei al perimetro di ammissibilità i profili di assenza di motivazione sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e quelli sulla confisca ex art. 240 cod. pen., salvo che si deduca la sola illegalità della misura di sicurezza applicata.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trieste, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., applicava a quattro imputati la pena concordata per il reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente, contestato in concorso con le aggravanti di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Le pene oscillavano tra quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 20.000 di multa e cinque anni di reclusione ed euro 20.000 di multa.
Gli imputati proponevano separati ricorsi per cassazione. Tre di essi lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata verifica di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., oltre a censurare la mancata restituzione di un telefono cellulare in sequestro; un quarto contestava la confisca delle somme di danaro disposta quale profitto del reato, senza valutazione dei presupposti dell’art. 240 cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione affronta il tema del perimetro impugnatorio della sentenza c.d. di patteggiamento alla luce dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. La norma individua tassativamente i motivi ammessi, elencando soltanto la volontà contraria dell’imputato, il difetto di correlazione, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La Corte valorizza il dato testuale: il legislatore utilizza il termine «solo» e lo antepone all’elenco, marcando la natura chiusa del catalogo. Ne consegue l’inammissibilità di ogni censura che investa profili ulteriori, estranei alla fisiologia del rito premiale.
Applicando il principio, restano inammissibili sia le doglianze sull’omessa motivazione in ordine alla non ricorrenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sia quelle relative ai profili di merito della confisca. Su quest’ultimo punto la Corte richiama un proprio precedente, Sez. 6, n. 7630 del 19.12.2018, Rv. 275210, che ammette la sola deduzione della illegalità della misura di sicurezza.
Nel caso concreto la censura è infondata nel merito, poiché il Giudice ha correttamente disposto la confisca limitandola alle somme di danaro provento dello spaccio. Quanto alla mancata restituzione del telefono cellulare, la Corte rileva che il Giudice non ha adottato alcuna misura ablatoria: il ricorrente è pertanto privo di interesse ad impugnare.
Segue la condanna dei ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come affermato dalla Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000.
Nota della Redazione
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